Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

90. Come procedere se l'eletto risiede fuori dal Vaticano e/o non sia Vescovo

90. Se l'eletto risiede fuori della Città del Vaticano, devono osservarsi le norme contenute nel menzionato Ordo rituum conclavis.
L'ordinazione episcopale del Sommo Pontefice eletto, che non sia ancora Vescovo, di cui si fa menzione ai n. 88 e 89 della presente Costituzione, viene fatta secondo l'uso della Chiesa dal Decano del Collegio dei Cardinali o, in sua assenza, dal Sottodecano o, qualora questi ne sia impedito, dal più anziano dei Cardinali Vescovi.

 

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Fonti

Caeremoniale Rom., lib. I, tit. I, De Conclavi et Electione Papae, § 37.
Caeremoniale Rom., lib. I, tit. II, De ordin. et consecrat. novi Pontificis, § 13.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 90.
CIC-1917, can. 239 § 2.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., nn. 104, 107.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 90.
CIC-1983, can. 355 § 1.

Ordo rituum Conclavis..., nn. 62, 64-65.

 

Commento

Qualora l'eletto non sia fra coloro che hanno emesso il giuramento di cui al n. 53, ma sia stato scelto all'esterno del Sacro Collegio, si dovrà anzitutto comunicargli l'elezione e chiederne l'accettazione.
Per procedere nel caso che l'eletto sia esterno al Collegio degli elettori, il testo cita come riferimento normante l'Ordo rituum Conclavis che così dispone al n. 62:
"Se l'Eletto risiede fuori della Città del Vaticano, i Cardinali elettori scelgano due Cardinali che assistono il Cardinale che presiede fino all'arrivo e all'accettazione dell'Eletto.
Poi il Cardinale che presiede e i due Cardinali che lo assistono chiameranno il Sostituto della Segreteria di Stato, il quale con cautela farà in modo che l'Eletto giunga al più presto a Roma, evitando assolutamente i mezzi di comunicazione sociale, dai quali potrebbe essere violato il segreto del Conclave.
Giunto l'eletto nella Città del Vaticano, il Sostituto della Segreteria di Stato informi immediatamente del suo arrivo il Cardinale che presiede ed esegua esattamente i suoi ordini.
Il Cardinale che presiede, dopo essersi consigliato con i due Cardinali che lo assistono, convocherà i Cardinali elettori e introdurrà l'Eletto nella Cappella Sistina, perché si proceda al rito di accettazione".
Nell'ipotesi che l'eletto venga scelto tra quanti non fanno parte del Collegio elettorale, o meglio tra coloro che non hanno emesso il giuramento di cui al n. 53 della UDG, sarebbe opportuno che l'eletto parimenti prometta, si obblighi e giuri che:
"...si impegnerà a svolgere fedelmente il munus Petrinum di pastore della Chiesa universale e non mancherà di affermare e difendere strenuamente i diritti spirituali e temporali, nonché la libertà della Santa Sede..." (UDG, n. 53).

Se privo del carattere episcopale l'Ordo rituum Conclavis, dispone:

"Se l'eletto è privo del carattere episcopale, dopo l'accettazione, il Decanodel Collegio dei Cardinali o, se egli è assenteo o legittimamente impedito, il Sottodecano o il primo dei Cardinali per ordine e per anzianità, consigliatosi con gli altri Cardinali, stabilisce il da farsi, in modo che il Maestro delle celebrazioni Liturgiche Pontificie provveda tutto perché l'Eletto sia subito ordinato Vescovo con rito solenne" (Ordo rituum Conclavis, n. 64).

"L'Ordinazione si faccia secondo le norme contenute nel Pontificale Romano per l'Ordinazione del Vescovo. In questa Ordinazione fungerà da primo Vescovo consacrante il Decano del Collegio dei Cardinali o, se egli è assente o legittimamante impedito, il primo tra i Cardinali Vescovi" (Ordo rituum Conclavis, n. 65).

L'ultimo caso di elevazione al soglio pontificio di un eletto privo del carattere episcopale avvenne il 2 febbraio 1831 con l'elezione di Gregorio XVI. Come Presbitero, il camaldolese Card. Alberto Cappellari, pur essendo già Cardinale dell'ordine diaconale, fu consacrato Vescovo dal Cardinale Decano titolare di Ostia.