Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

83. L'esortazione a votare per la gloria di Dio ed il bene della Santa Chiesa

83. Con la stessa insistenza dei miei Predecessori, esorto vivamente i Cardinali elettori a non lasciarsi guidare, nell'eleggere il Pontefice, da simpatia o avversione, o influenzare dal favore o dai personali rapporti verso qualcuno, o spingere dall'intervento di persone autorevoli o di gruppi di persone, o dalla suggestione dei mezzi di comunicazione sociale, da violenza, da timore o da ricerca di popolarità. Ma, avendo dinanzi agli occhi unicamente la gloria di Dio e il bene della Chiesa, dopo aver implorato il divino aiuto, diano il loro voto a colui che anche fuori del Collegio Cardinalizio avranno giudicato idoneo più degli altri a reggere con frutto e utilità la Chiesa universale.

 

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Fonti

GREGORIUS X, Const. Ap. Ubi periculum..., § 4.
PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., § 26.
GREGORIUS XV, Const. Ap. Aeterni Patris..., § 23.
CLEMENS XII, Const. Ap. Apostolatus officium..., § 5.
LEO XIII, Const. Ap. Praedecessores Nostris..., § 12.
PIUS X, Const. Ap. Commissum Nobis..., § Iisdem denique...
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 84.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 97.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 84.

 

Commento

L'esortazione, contenuta in questo numero 83, ha probabilmente la sua origine nel 1274 con la Const. Ap. Ubi periculum di Gregorio X. Così egli scrive:
"Preghiamo gli stessi Cardinali... affinché dimessa ogni privata passione... non guardino tanto a se stessi o ai loro sudditi, e non cerchino il loro vantaggio né i loro interessi privati. Nessuno, salvo Dio, influenzi il loro giudizio nell'elezione; con spirito puro e libero, preoccupati solo dell'elezione, cerchino senza paura ciò che è di comune utilità, tendendo unicamente con ogni sforzo e cura, per quanto possibile, ad affrettare con la loro opera un'elezione utile e molto necessaria al mondo intero, dando con sollecitudine alla stessa Chiesa uno sposo degno" (Gregorius X, Const. Ap. Ubi periculum..., § 4).
Pio IV nel 1562 così dispone a riguardo:
"Preghiamo poi e scongiuriamo i Cardinali per le viscere della misericordia del Signor Nostro Gesù Cristo, come pure sotto minaccia del divino giudizio, prescriviamo e vogliamo, che, considerando essi la grandezza del ministero per cui vengono richiesti i loro suffragi, e tutte le altre singole cose riguardanti in qualunque modo l'elezione, bandito ogni dolo, frode, spirito di parte ed animosità, senza attendere alle raccomandazioni dei principi secolari, e ad altri mondani riguardi, ma avendo soltanto Iddio davanti ai loro occhi, agiscano e procedano schiettamente, liberamente, sinceramente, con tutta calma e tranquillità..." (Pius IV, Const. Ap. In eligendis..., § 26).

Qui nasce l'espressione solum Deum prae oculis habentes tramandata fino ad oggi. I successivi documenti mantengono pressoché invariato il principio cardine fino a Pio X, che offrirà l'attuale strutturazione (cfr. Pius X, Const. Ap.Vacante Sede Apostolica..., 84).
Lo scritto invita i Cardinali elettori a non lasciare che la volontà di Dio, di cui debbono essere strumenti, sia condizionata o fortemente limitata dalle debolezze umane. La simpatia o l'avversione, i possibili favori o rapporti personali, l'intervento di persone autorevoli o di gruppi, la forza suasiva dei mezzi di comunicazione sociale, tanto la violenza, quanto il timore o non ultimo la pura ricerca di popolarità.
Una modifica di rilievo, che riscontriamo tra la RPE n. 84 e il testo della UDG n. 83, è legata all'aggiunta delle parole etiamsi extra Collegium Cardinalium, che evidenziano la possibilità, presa in considerazione dal Legislatore, che l'eletto non sia necessariamente scelto all'interno del Collegio Cardinalizio, ma con gli occhi di Dio venga ricercato il più idoneo a reggere con frutto ed utilità la Chiesa universale tra tutti i battezzati (nella Chiesa Cattolica o in essa accolti), che sono in piena comunione con la Chiesa Cattolica (sono da escludersi gli eretici, gli apostati e gli scismatici), di sesso maschile, non sposati.