Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

81. La nullità e l'invalidità di patti fatti allo scopo di dare o negare voti

81. I Cardinali elettori si astengano, inoltre, da ogni forma di patteggiamenti, accordi, promesse od altri impegni di qualsiasi genere, che li possano costringere a dare o a negare il voto ad uno o ad alcuni. Se ciò in realtà fosse fatto, sia pure sotto giuramento, decreto che tale impegno si nullo e invalido e che nessuno sia tenuto ad osservarlo; e fin d'ora commino la scomunica latae sententiae ai trasgressori di tale divieto. Non intendo, tuttavia, proibire che durante la Sede Vacante ci possano essere scambi di idee circa l'elezione.

 

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Fonti

GREGORIUS X, Const. Ap. Ubi periculum..., § 4.
PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., § 26.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 82.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 95.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 82.

 

Commento

La prima attestazione giuridica di questo disposto la troviamo con Gregorio X. Nella Const. Ap. Ubi periculum al § 4 (7 luglio 1274) così esorta:
"Preghiamo gli stessi Cardinali per la bontà misericordiosa del nostro Dio, li scongiuriamo per il prezioso sangue che egli ha sparso perché riflettano con attenzione sul dovere che pesa su di loro quando si tratta di eleggere il vicario di Gesù Cristo, e successore di Pietro, Capo della Chiesa universale e guida del gregge del Signore.
Dimessa ogni privata passione, cessato il vincolo di qualsiasi patto, contratto, obbligazione, e la considerazione di ogni accordo e intesa, non guardino tanto a se stessi o ai loro sudditi, non cerchino il loro vantaggio né i loro interessi privati. Nessuno, salvo Dio, influenzi il loro giudizio nell'elezione; con spirito puro e libero, preoccupati solo dell'elezione, cerchino senza paura ciò che è di comune utilità, tendendo unicamente con ogni sforzo e cura, per quanto possibile, ad affrettare con la loro opera un'elezione utile e molto necessaria al mondo intero, dando con sollecitudine alla stessa Chiesa uno sposo degno.
Chi poi operasse diversamente sia soggetto alla vendetta divina e la sua colpa non sia perdonata, se non dopo grave penitenza. Per parte nostra cancelliamo, annulliamo e rendiamo invalidi e dichiariamo assolutamente nulli i patti, le convenzioni, gli obblighi, gli accordi e le intese di qualsiasi genere, sia contratti col vincolo del giuramento che in qualsiasi altro modo. Nessuno sarà obbligato in alcun modo ad osservarli. La loro mancanza di parola non sarà una colpa, ma piuttosto motivo di giusta lode; poiché anche la legge umana attesta che queste trasgressioni sono più accette a Dio che l'osservanza di tali giuramenti...".
In questo testo troviamo le basi dell'attuale proibizione, sia il divieto specifico a compiere qualsivoglia patteggiamento, accordo, promessa o altri impegni di qualsiasi genere, che possano costringere a dare o a negare il voto ad uno o ad alcuni, sia un'allusione all'annessa sanzione.
Papa Gregorio X rimette il reo alla vendetta divina e dispone che tale colpa sia perdonata solamente dopo grande penitenza; siamo quindi di fronte ad una sanzione ferendae sententiae. Mentre, a partire da Pio X, abbiamo la sanzione ex nunc che ritroviamo nelle parole excommunicatio ipso facto incurritur (cfr. Pius X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 82). La legge vigente ha mantenuto invariato questa sanzione disponendo ancor oggi la scomunica latae sententiae.
Il Legislatore nel testo vigente dichiarando nulli ed invalidi questi accordi, impedisce il costituirsi del negozio giuridico. Qualora si operasse tale delitto, avremo solamente un "attentato al patteggiamento, all'accordo, alla promessa o ad altro impegno" poiché la dichiarazione di nullità e invalidità rende impossibile il realizzarsi del contratto.
Pio X chiarifica il divieto, spiegando che non intende tractatus... pro electione habendos, Sede vacante vetare, indicazione presente ancor oggi nel testo vigente (cfr. Pius X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 82; UDG, n. 81).