Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

79. Il divieto di accordi segreti sull'elezione mentre il Pontefice è in vita

79. Confermando pure le prescrizioni dei Predecessori, proibisco a chiunque, anche se insignito della dignità del Cardinalato, di contrattare, mentre il Pontefice è in vita e senza averlo consultato, circa l'elezione del suo Successore, o promettere voti, o prendere decisioni a questo riguardo in conventicole private.

 

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Fonti

SYMMACHUS I, Const. Ap. Si quis...
PAULUS IV, Const. Ap. Cum secundum Apostolum...
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 80.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 93.
IOANNES XXIII, Motu Proprio Summi Pontificis electio..., n. XVIII.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 80.

 

Commento

La fonte del testo in studio è una tra le più antiche che possediamoa livello normativo riguardante il tema dell'elezione del Papa. Nel 499, Papa Simmaco durante il Sinodo Romano dispone che:

"Se qualcuno, vivente il papa, viene convinto a prestarsi a favorire in qualsiasi modo l’elezione di qualcuno al pontificato romano, sia privato dell’onore che egli occupa, e quanto segue. Se qualche prete o diacono o chierico, vivente il papa e senza consultarlo, abbia tentato di promuovere sottoscrizioni, per pattuire il pontificato romano o promettere voti, o vincolare con giuramento, od accaparrare un qualche suffragio; ovvero, in private adunanze fatte a tale scopo, abbia cercato di deliberare e decidere qualche cosa, sia privato della carica di cui è rivestito oppure sia privato della comunione, oltre il rimanente.

A causa delle occulte frodi e delle nascoste insidie delle cospirazioni, distintamente qui condannate, se qualcuno informerà l’autorità ecclesiastica sulle macchinazioni di coloro che contravvenissero alle disposizioni di questo Sinodo sull’elezione Pontificia, suffragando il suo dire con attendibili prove, il complice di cosiffatti brogli, non solamente sia assolto da ogni colpa, ma sia con compenso non dispregevole ripagato" (Symmachus I, Const. Ap. Si quis...).

Paolo IV, con la Const. Ap. Cum secundum Apostolum parla per la prima volta di scomunica maggiore, confermando le suddette norme. Egli dispone che tutti e singoli quei chierici, i quali personalmente o per mezzo di altri, essendo vivente il Papa, e senza consultarlo, mediante lettere o messi, trattano con alcuno o tentano di trattare, ovvero tratteranno in avvenire, sempre vivendo il Romano Pontefice e, non consultandolo, della elezione del futuro Papa, siano di diritto e di fatto scomunicati, di scomunica maggiore, senza che occorra pronunciare altra sentenza, e condannati alla maledizione eterna, maledizione e scomunica dalle quali nessuno, fuori che il Romano Pontefice vivente in quei giorni, possa assolverli, salvo che in punto di morte. Segue poi una lista di ulteriori sanzioni e privazioni.
Pio X non parla più di scomunica maggiore irrogata senza alcuna sentenza, ma, al n. 93 della Const. Ap. Vacante Sede Apostolica (25 dicembre 1904), usa solo la parola scomunica senza aggiungere latae sententiae o altre equivalenti espressioni (divenendo così una scomunica ferendae sententiae). Successivamente Giovanni XXIII, con il Motu Proprio Summi Pontificis electio, mantiene saldo il divieto enunciato da Papa Simmaco, come pure dai suoi predecessori ma rimuove completamente le annesse sanzioni (cfr. Ioannes XXIII, Motu Proprio Summi Pontificis electio..., n. XVIII). Tale scelta permarrà fino al testo attuale incluso.

Si osservi come il divieto della legge vigente riguarda unicamente il tempo in cui il Papa è vivente - vivente Romano Pontifice -, ossia il tempo della Sede plena. Inoltre la norma riguarda le consultazioni che avvengono senza coinvolgere il Romano Pontefice: eo inconsulto. Il testo normativo potrebbe lasciare intendere che chiunque, avendo consultato il Romano Pontefice, contratti circa l'elezione del suo successore, o prometta voti, o prenda decisioni a questo riguardo in conventicole private, non incorrerebbe in questo divieto.