Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

78. La simonia e le sue conseguenze nell'elezione

78. Se nell'elezione del Romano Pontefice fosse perpetrato - che Dio ce ne scampi - il crimine della simonia, delibero e dichiaro che tutti coloro che se ne rendessero colpevoli incorreranno nella scomunica latae sententiae e che è tuttavia tolta la nullità o la non validità della medesima provvista simoniaca, affinché per tale motivo - come già stabilito dai miei Predecessori - non venga impugnata la validità dell'elezione del Romano Pontefice.

 

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Fonti

NICOLAUS II, Const. Ap. In nomine Domini..., § 1.

IULIUS II, Const. Ap. Cum tam divino...
PAULUS IV, Const. Ap. Cum secundum Apostolum...
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., nn. 79, 94.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 92.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 79.

 

Commento

Il termine simonia deriva da Simon Mago, un samaritano che cercò di comperare da San Pietro il potere di trasmettere lo Spirito Santo (cfr. At 8, 9-23). Particolarmente difficile è lo studio dei secoli successivi alla vicenda di Simon Mago. Alla luce dei documenti presi in esame, un primo divieto ad operare in modo simoniaco nell'elezione del Vescovo di Roma lo incontriamo ad opera di Nicolò II con la Const. Ap. In Nomine Domini del 13 aprile 1059 (cfr. Nicolaus II, Const. Ap. In nomine Domine..., § 1). Il Pontefice, riferendosi ai lavori dell'elezione, dispone che si vigili affinché il morbo della venalità (venalitatis morbum) non si insinui in alcuna occasione. Siamo alla presenza del primo riferimento, anche se appena accennato, al tema della simonia, comunque attinente la difesa da eventuali persone venali (che si vendono o che si lasciano comperare).
Se il fenomeno della simonia con l'elezione di Alessandro VI (11 agosto 1492) raggiunse il suo apice, il primo legislatore che, expressis verbis, usò la parola simonia in un documento legislativo riguardante l'elezione del Pontefice fu Giulio II (1503-1513). Egli, volendo prevenire e combattere, in modo forte e radicale, il crimine dell'elezione simoniaca, emanò nel 1505 la Const. Ap. Cum tam divino dichiarando la nullità di elezioni compiute con simonia. In sintesi, dispose che l'elezione simoniaca del Papa sia nulla e che l'eletto simoniacamente, sebbene con l'unanime consenso dei Cardinali, sia da considerare apostata, simoniaco ed eresiarca. Lo stesso deve essere privato di qualsiasi carica e di qualunque beneficio, come pure del posto cardinalizio, anteriormente da lui stesso occupato, divenendo in perpetuo inabile a tutti questi onori, cariche e compensi. Qualunque Cardinale avrà facoltà di proclamarlo contagiato da simoniaca infezione, nonché da vera e certa eresia.
L'elezione simoniaca del Papa non può essere convalidata dall'intronizzazione, dal tempo, dall'adorazione e dall'obbedienza dei Cardinali. È data facoltà a tutti i Cardinali, al clero, al popolo romano e a tutti gli ufficiali di disobbedire impunemente al Papa eletto simoniacamente. I Cardinali, senza divenire scismatici, possono invocare l'aiuto del braccio secolare contro il Pontefice eletto simoniacamente, se questo volesse ingerirsi nell'amministrazione della Chiesa. I Cardinali che si rendono responsabili dell'elezione simoniaca del Papa perdono i benefici e qualunque dignità, compreso il cardinalato.
Vengono date pene anche contro gli intermediari dell'elezione simoniaca del Papa, e tutte le obbligazioni simoniache, intervenute nella elezione del Romano Pontefice, sono dichiarate nulle. Infine i Cardinali che non si fecero complici dell'elezione simoniaca del Papa possono eleggerne un altro ed eventualmente convocare un Concilio generale.
La veemenza con cui intervenne Giulio II non bastò a porre fine a tale crimine. A distanza di poco più di 50 anni, Paolo IV intervenne nuovamente per condannare tale abuso emanando la Bolla Cum secundum Apostolum (15 novembre 1558) dove confermò e rinnovò le precedenti disposizioni contro i faccendieri del papato. In particolare egli estese le pene anche ai complici di tale delitto, qualora non rivelassero il crimine, mentre concesse l'assoluzione e il premio a coloro che collaboravano rivelando tali misfatti.

Queste disposizioni continueranno ad essere confermate e vigenti fino al Conclave di Pio X incluso.

Nel Codice del 1917 troviamo due tipi di simonia, con le rispettive definizioni: simonia di diritto ecclesiastico (cfr. CIC-1917, can. 727 § 1) e simonia di diritto divino (cfr. CIC-1917, can. 727 § 2). In questo secondo caso ricorre il crimine da noi preso in considerazione, da cui possiamo ricavare una possibile definizione di simonia (anche se di diritto divino secondo la suddivisione del CIC-1917). Si definisce simonia - "di diritto divino" - la volontà intesa a comperare o a vendere per un prezzo temporale una cosa intrinsecamente spirituale, come ad esempio i Sacramenti, la giurisdizione ecclesiastica, la consacrazione, le indulgenze, ecc., oppure una cosa temporale annessa a una cosa spirituale, in modo tale che la cosa temporale non possa sussistere in alcun modo senza quella spirituale, per esempio, il beneficio ecclesiastico, ecc.., o infine una cosa spirituale fatta oggetto, anche solo parzialmente, d'un contratto, per esempio, la consacrazione nella vendita di un calice.

La nullità di una elezione canonica fatta con simonia è ancora presente nel Codice attuale. Il can. 149 § 3 del CIC-1983 dichiara nulla, ipso iure, la provvisione canonica di un ufficio ecclesiastico avvenuta con simonia. Secondo il canone, la provvisione fatta per simonia è nulla, anche se è stata perpetrata da terzi ad insaputa della persona promossa all'ufficio. Il Codice attuale non definisce il crimine della simonia, non dichiara che cosa esso sia o in che cosa consista, non offrendoci alcuna specifica definizione. Potremmo ritenere simonia il delitto legato alla vendita o acquisto, anche nella sola intenzione, di cose sacre o spirituali. Oppure la compravendita attiva o passiva di cose spirituali.

Se da Giulio II, con la Bolla Cum tam divino, fino a Pio X si conserva questa ratio legis, ci si chiede perché quest'ultimo decise di togliere la nullità all'elezione avvenuta simoniacamente.
Pio X, pur non volendo cambiare una norma giuridica consolidata, che prevedeva, e continua a prevedere, l'invalidità di una carica acquisita con simonia, stabilisce un'eccezione alla norma del diritto universale. Il Pontefice colpisce coloro che sono complici nell'elezione simoniaca ma non l'eletto. Il motivo di questa decisione, confermata dai suoi successori, è ricordato nella Const. Ap. Vacante Sede Apostolica al n. 79 (25 dicembre 1904). Il Legislatore teme che un eventuale tentativo di delegittimare il Papa, canonicamente eletto senza alcun crimine di simonia o altro espediente contrario al diritto, possa trovare nel disposto di Giulio II un valido appiglio. Infatti, accusando falsamente il Romano Pontefice di essere stato eletto simoniacamente, si potrebbe attentare alla validità della sua elezione e alla sua legittima potestà sulla Chiesa universale. La legge vigente pertanto mantiene e conferma la scelta di Pio X in ordine alla validità dell'eventuale elezione simoniaca disponendo però che tutti coloro che tenteranno di perpetrare tale crimine, sia ottenendo l'elezione voluta, sia fallendo nell'intento, siano colpiti da scomunica latae sententiae (cfr. UDG, n. 78).