Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

71. La combustione degli scritti e la stesura della relazione

71. Ordino a tutti e singoli i Cardinali elettori che, al fine di conservare con maggior sicurezza il segreto, consegnino al Cardinale Camerlengo o ad uno dei tre Cardinali Assistenti gli scritti di qualunque genere, che abbiano presso di sé, relativi all'esito di ciascuno scrutinio, affinché siano bruciati con le schede.
Stabilisco, inoltre, che alla fine dell'elezione il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa stenda una relazione, da approvarsi anche dai tre Cardinali Assistenti, nella quale dichiari l'esito della votazione di ciascuna sessione. Questa relazione sarà consegnata al Papa e poi sarà conservata nell'apposito archivio, chiusa in una busta sigillata, che non potrà essere aperta da nessuno, se il Sommo Pontefice non l'avrà permesso esplicitamente.

 

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Fonti

PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 87.
IOANNES XXIII, Motu Proprio Summi Pontificis electio..., nn. XVI, XVII.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 73.

 

Commento

La norma dispone un vero e proprio obbligo per gli elettori. Si devono consegnare al Cardinal Camerlengo o ad uno dei tre Cardinali Assistenti gli scritti di qualunque genere relativi all'esito di ciascun scrutinio. La combustione degli scritti dove i Cardinali hanno appuntato il risultato delle votazioni o atri scritti ciò riguardanti è resa necessaria per favorire la segretezza sull'esito degli scrutini.
Questa decisione, era nella sua più antica ed originaria formulazione richiesta in virtù di santa obbedienza, espressione di un grave dovere richiesto personalmente ad ogni Cardinale: Ordiniamo a tutti e ciascuno dei Cardinali in virtù di santa obbedienza che, affinché sia conservato il segreto nel modo più sicuro, consegnino qualsiasi genere di scritture che tengono presso di sè riguardanti il risultato di ciascuno degli scrutini, perché siano bruciate insieme con le schede (Pius X, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 87).

Non si devono necessariamente consegnare altri eventuali scritti che non siano relativi all'esito di ciascuno scrutinio. L'eventuale trascrizione di altre informazioni non è soggetta a questo disposto. Salvo restando il giuramento sul segreto concernente tutte le operazioni elettorali, nulla vieta ai Cardinali di prendere appunti purché non concernenti direttamente l'esito dell'elezione (ad esempio, le parole dette dall'eletto nella fase di accettazione della sua elezione).
Circa i tempi e le modalità per la combustione di questi scritti, possiamo rifarci a quanto dispone il n. 70 della UDG.
Il confronto tra il n. 73 della RPE e il 71 della UDG ci mostra una interessante modifica rispetto al passato. La busta, con la relazione dell'esito delle varie votazioni, fatta dal Cardinale Camerlengo ed approvata dai tre Assistenti, viene prima data al Pontefice e successivamente sigillata e depositata in Archivio Segreto Vaticano nella Sezione Riservata.

La precedente legislazione affidava la busta già sigillata al novus Pontifex il quale poi la consegnava all'Archivio Segreto nella Sezione Riservata. Il voler aprire la busta già sigillata dal Camerlengo, pur avendone l'autorità, comportava un segno di sfiducia da parte del Pontefice nei confronti del Camerlengo e dei tre Assistenti.
La nuova legislazione permette al Pontefice di poter verificare il contenuto della busta prima che venga sigillata e depositata in 'Archivio.