Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

63. Gli scrutini da compiersi ordinariamente durante il giorno

63. All'elezione si procederà immediatamente dopo che siano stati espletati gli adempimenti di cui al n. 54 della presente Costituzione.
Qualora ciò avvenga già nel pomeriggio del primo giorno, si avrà un solo scrutinio; nei giorni successivi, poi, se l'elezione non s'è avuta al primo scrutinio, si dovranno tenere due votazioni sia al mattino sia al pomeriggio, dando sempre inizio alle operazioni di voto all'ora già precedentemente stabilita o nelle Congregazioni preparatorie o durante il periodo dell'elezione, secondo tuttavia le modalità stabilite nei nn. 64 e seguenti della presente Costituzione.

 

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Fonti

PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 76.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 88.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., nn. 62, 74.

 

Commento

Fino all'elezione di Pio X inclusa, la normativa prevedeva una votazione il mattino e una il pomeriggio. Sia alla votazione del mattino sia a quella del pomeriggio seguiva l'accessus. Esso prevedeva la possibilità di modificare la propria scheda elettorale, pur restando segreto il voto dato.
Questo procedere per accessum probabilmente fu utilizzato per la prima volta per eleggere Callisto III nel 1455. L'attestazione storica indiscussa della prima elezione per accesso la incontriamo con Pio II nel 1458. Quando Gregorio XV, nella Const. Ap. Aeterni Patris, prescrive per l'elezione pontificia lo scrutinio segreto abbiamo come immediata conseguenza la revisione della procedura del voto per "accesso", che fino ad allora avveniva in modo palese.
La via percorsa per rendere segreto tale cambiamento di voto non fu semplice. L'accesso null'altro era che la possibilità data ad ogni elettore, al termine di uno scrutinio, di spostare il proprio voto su di un altro candidato, favorendo così un più rapido accordo. Se precedentemente il proprio voto non era dato in forma segreta, possiamo ben comprendere come era relativamente semplice spostarlo su un altro nominativo. Si toglieva il voto dato precedentemente e lo si aggiungeva al nuovo votato. Passando ad una votazione segreta si fu obbligati a ripensare il modo stesso di preparare le schede e la procedura per salvare il rito dell'accesso.
Si inizia a prescrivere che il voto detto per accesso sia dato solo dopo ogni votazione ed una sola volta. La scheda che si prepara deve riportare nella sua sommità il nome del Cardinale votante e nella parte bassa della scheda un motto a scelta del prelato che impedisca di risalire, anche solo per analogia, al suo nome. Il motto dovrà garantirgli l'anonimato per rendere possibile la segretezza sia dello scrutinio sia dell'accesso.

 

 


Il Cardinale su di un tavolino, in modo riservato, compila e piega i due "lembi" della scheda e li assicura con dei sigilli propri riportanti anch'essi altri segni identificativi a nessuno noti. Nella parte centrale della scheda resta a vista solo Eligo in Summum Pontificem con il nome scritto dall'elettore.
Quando si deve procedere all'accesso, chi desidera modificare il proprio voto prepara una scheda del tutto identica alla precedente tranne nella parte centrale, cioè del voto, che preceduto dalla parola accedo era seguito dal nuovo nominativo scelto come segue: Accedo reverendissimo Domino meo, Domino Cardinali... Chi non desidera modificare la propria scelta prepara una scheda con scritto accedo nemini cioè "non passo a nessuno".

 

 

 

Gli Scrutatores prendono una scheda dove v'è scritto accedo, ne osservano i sigilli, quindi aprono la parte bassa (ove è scritto il motto) e con questi dati iniziano a ricercare tra le schede della prima votazione quale sia la scheda che riporta gli stessi sigilli e lo stesso motto.
Trovatala la "sostituiscono", togliendo un voto al nominativo riportato sulla scheda dello scrutinio e riportando il nuovo voto dato per accesso. Così si procede con tutte le schede che riportano la parola accedo. Poi si procede al conteggio dei voti more solito.
Quando, con Pio X, si abolì l'accessus, questa operazione elettorale venne sostituita con una seconda votazione da compiersi senza indugio dopo la prima votazione del mattino e immediatamente dopo la votazione del pomeriggio. Si ottennero così due votazioni al mattino e due al pomeriggio. L'unica differenza tra la prima votazione e la seconda del mattino e, allo stesso modo, tra la prima e la seconda del pomeriggio, riguarda la non reiterazione di alcune formalità quali: il giuramento, l'elezione di nuovi Scrutatori, Infirmarii e Revisori come ancora disposto dalla vigente UDG al n. 7 (cfr. commento ivi riportato).