Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

62. La forma e i voti necessari per l'elezione

62. VIGENTE: Aboliti i modi di elezione detti per acclamationem seu inspirationem e per compromissum, la forma di elezione del Romano Pontefice sarà d’ora in poi unicamente per scrutinium.
Stabilisco, pertanto, che per la valida elezione del Romano Pontefice si richiedono almeno i due terzi dei suffragi, computati sulla base degli elettori presenti e votanti.

 

62. ABROGATA: Aboliti i modi di elezione detti per acclamationem seu inspirationem e per compromissu, la forma di elezione del Romano Pontefice sarà d'ora in poi unicamente per scrutinium.
Stabilisco, pertanto, che per la valida elezione del Romano Pontefice si richiedono i due terzi dei suffragi, computati sulla totalità degli elettori presenti.
Nel caso in cui il numero dei Cardinali presenti non possa essere diviso in tre parti uguali, per la validità dell'elezione del Sommo Pontefice è richiesto un suffragio in più.

 

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Fonti

ALEXANDER III, Const. Ap. Licet de vitanda...
GREGORIUS XV, Const. Ap. Aeterni Patris..., §§ 1, 2.
LEO XIII, Const. Ap. Praedecessores Nostri..., § 6.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 57.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 68.
IOANNES XXIII, Motu Proprio Summi Pontificis electio..., n. XV.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 65.

 

Cfr.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 74

 

Commento

La storia della Chiesa ci ha tramandato molteplici forme mediante le quali si provvide alla Sede Petrina. Fino al Conclave che portò all'elezione di Giovanni Paolo II, tre erano le forme riconosciute ed approvate dalla legislazione canonica. La più antica, quasi per inspirationem, la troviamo già nei primi secoli della Chiesa, mentre l'assetto delle tre forme: per scrutinium, per compromissum et quasi per inspirationem, che incontreremo fino alla RPE inclusa, si avrà con il Concilio Lateranense IV (1215) al can. 24.
Nel 1996, il Legislatore ha ritenuto opportuno disporre l'abrogazione dell'elezione per acclamationem seu inspirationem, come pure l'elezione per compromissum. Ciò è affermato ed esplicitato fin dalla parte introduttoria del testo normativo ove testualmente si dichiara di aver ritenuto "... opportuno non conservare l'elezione per acclamazione quasi ex inspiratione, giudicandola ormai inadatta ad interpretare il pensiero di un collegio elettivo così esteso per numero e tanto diversificato per provenienza.
Ugualmente è parso necessario lasciare cadere l'elezione per compromissum, non solo perché di difficile attuazione, come è dimostrato dalla congerie quasi inestricabile di norme emanate in proposito nel passato, ma perché di natura tale da comportare una certa deresponsabilizzazione degli elettori i quali, in tale ipotesi, non sarebbero chiamati ad esprimere personalmente il proprio voto" (UDG, Introduzione, § Infine ho ritenuto di dover rivedere... ).
Il Legislatore afferma che, "... dopo matura riflessione sono giunto, quindi, nella determinazione di stabilire che l'unica forma in cui gli elettori possono manifestare il loro voto per l'elezione del Romano Pontefice sia quella dello scrutinio segreto, attuato secondo le norme [...] indicate. Tale forma, infatti, offre le maggiori garanzie di chiarezza, linearità, semplicità, trasparenza e, soprattutto, di effettiva e costruttiva partecipazione di tutti e singoli i Padri Cardinali, chiamati a costituire l'assemblea elettiva del Successore di Pietro" (UDG, Introduzione, § Dopo matura riflessione... ).
Lo scrutinio, che anteriormente era considerato uno dei modi ordinari di procedere all'elezione, diviene ora l'unico modo per eleggere il Romano Pontefice.

 

Studiamo ora le forme abrogate:

La forma abrogata per acclamationem seu inspirationem


Il can. 24 del Concilio Lateranense IV (1215) prevedeva tre forme per l'elezione canonica: per scrutinium, per compromissum e quasi per inspirationem. La forma per inspirationem la ritroviamo poi, in modo più dettagliato, per la specifica elezione del Romano Pontefice, sia nella Const. Ap. di Papa Gregorio XV Aeterni Patris (15 novembre 1621), sia nel Caerimoniale che qui a seguire in parte riportiamo:
"Il primo (modo per eleggere il Romano Pontefice) è quello che dicesi quasi per ispirazione: quando, vale a dire, tutti i Cardinali, come per ispirazione dello Spirito Santo, proclamano uno Sommo Pontefice, unanimemente e a viva voce; intorno al qual modo si possono notare le seguenti condizioni, nel rispetto delle norme della costituzione gregoriana. Anzitutto questa forma di elezione può praticarsi soltanto in Conclave a porte chiuse. Deve, inoltre, compiersi da tutti e singoli i Cardinali presenti in Conclave. Occorre, in terzo luogo, che avvenga in comune e che nessuno dissenta; e per ultimo si richiede che non sia preceduta da alcun accordo circa una determinata persona e che il voto venga espresso con la parola eligo proferita a intelligibile voce, o, non potendosi a voce, per iscritto; ed ecco come potrebbe, a mo' di esempio, aver luogo questa specie d'elezione. Se alcuno dei Padri, a Conclave chiuso, senza alcun precedente accordo, come si è avvertito, intorno alla persona da eleggere, dicesse:
Reverendissimi principi, considerata la singolare virtù e probità del reverendissimo Cardinale N. lo crederei meritevole di essere eletto e da questo momento io lo eleggo per Papa;

e se gli altri Padri, udito ciò, senza che alcuno di loro dissentisca, seguendo tutti l'opinione del primo, con la parola eligo proferita con voce intelligibile, o, non potendo a voce, per iscritto, eleggessero concordemente lo stesso Cardinale N. intorno al quale non vi sia stata precedentemente alcuna speciale intesa, quel Cardinale sarebbe eletto canonicamente, e vero Papa secondo questa forma d'elezione, che si chiama per ispirazione o, come è scritto nei sacri canoni, quasi per ispirazione".
Siamo nel 1621 e il ristretto numero di Cardinali favoriva l'esito positivo di questa procedura in base alla quale, quasi ispirati unanimemente dallo Spirito Santo, elata voce, proclamavano Pontefice uno del Collegio.
I casi, di cui abbiamo notizia, nei quali il modo elettivo per acclamationem seu inspirationem diede esito positivo sono molto rari nella storia.
Il più antico da noi conosciuto risale al 238, quando una colomba bianca si posò sul capo dell'eletto Fabiano, che fu acclamato Pontefice. Quando il Concilio di Trento impose l'obbligo della votazione in forma segreta, questa modalità elettiva è andata sempre più in desuetudine (cf. Concilium Tridentinum, Decretum de regularibus, sessio XXV, cap. 6 ).
Nel corso del tempo questa forma di elezione si è evoluta e sono state varate diverse norme a sua tutela. È stata riconosciuta come primus modus di elezione e come tale inserita nei testi legislativi riguardanti il Conclave promulgati da Pio X, (cfr. Const. Ap. Vacantie Sede Apostolica..., n. 55), da Pio XII (cfr. Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 66) e da Paolo VI (cfr. RPE, n. 63). Si esigeva ad validitatem quanto segue:

a) L'elezione doveva avvenire nel recinto del Conclave e dopo che esso fosse stato dichiarato chiuso.

b) Occorreva l'unanimità dei Cardinali elettori, senza che alcuno dissentisse, ivi compresi gli infermi rimasti nelle celle del Conclave.

c) Non doveva mai essere preceduta da trattative o accordi che la avrebbero ipso iure invalidata.

d) Si doveva rispettare la seguente forma: un Cardinale si alza in assemblea elettiva ed elata voce pronunzia queste parole o altre simili: Reverendissimi Signori, in riguardo alle eminenti virtù e alla singolare probità del Cardinale N.N., sarei dell'avviso di eleggerlo come Sommo Pontefice, e da ora io lo eleggo come Papa. Dopo aver pronunciato tale dichiarazione, tutti e singoli i Cardinali, uno dopo l'altro nessuno eccettuato, devono alzarsi e dire eligo, dando il proprio voto in modo pubblico al candidato. Chi non potesse manifestare la propria volontà con la voce, lo potrà fare in forma scritta.

Quindi, se tutte le summenzionate condizioni si verificavano, l'elezione canonica del Pontefice era rispettata. Ai nostri giorni, considerato anche il nuovo assetto numerico del Sacro Collegio, questa forma di elezione appare ormai inadatta ad interpretare il pensiero di un Collegio elettivo così esteso per numero e tanto diversificato per provenienza (cfr. UDG, Introductio..., § Forma tandem). Se poi si verifica che un candidato sia ritenuto da tutti in modo palese, quasi ispirati dallo Spirito Santo, il successore di Pietro, per segni divini manifesti e straordinari, anche in questo caso, tutti possono manifestare il loro comune volere, procedendo alla votazione per scrutinio di tale persona, voluta da Dio, alla guida della Chiesa. Del resto lo scrutinio, più di ogni altra formula, garantisce la partecipazione certa e costruttiva all'elezione di tutti e singoli i Cardinali elettori.
È probabilmente per i summenzionati motivi che Giovanni Paolo II dispose la soppressione di questa forma canonica di provvisione dell'Ufficio Petrino. Certamente già nel 238 con l'elezione di Papa Fabiano, ma probabilmente anche prima, la forma d'elezione per acclamationem è attestata come una delle forme per l'lezione del Papa. La sua soppressione, avvenuta con la Const. Ap. UDG, ha segnato la fine di questa forma tanto antica di provvisione con tutti i risvolti ecclesiologici che essa comporta. Non è escluso che una successiva riforma possa riscoprire questa secolare tradizione, che per tanto tempo ha accompagnato il cammino della Chiesa, reintroducendola nel novero delle forme valide per l'elezione del Romano Pontefice.

La forma abrogata per compromissum


La seconda forma per eleggere il Romano Pontefice era chiamata per compromissum. Essa, ancora presente nel diritto attuale della Chiesa per le elezioni in genere (cfr. CIC-1983, cann. 174, 175, 180 § 2), era così descritta da Gregorio XV nel suo Cerimoniale:
"Il secondo modo è quello del compromesso; quando, cioè, i Cardinali, che vogliono per questa forma o via procedere all'elezione, affidano ad alcuni di loro la facoltà di eleggere, perché essi in luogo di tutti provvedano di Pastore la Chiesa Cattolica; ed ecco un esempio pratico di codesta forma di elezione:

1) In primo luogo tutti e singoli i Cardinali presenti in Conclave chiuso, e non dissentendo alcuno, concludono con taluni di loro il compromesso, il quale potrebbe essere redatto nella seguente formula

In nomine Domini, Amen. Noi vescovi, preti e diaconi di Santa Romana Chiesa tutti presenti in Conclave, cioè (e qui si nominino tutti uno per uno), abbiamo preferito e preferiamo di procedere alla nomina del Papa per via di compromesso, unanimemente, concordemente e nessuno diversamente opinando, abbiamo eletto per compromissari N.N. ed N. Cardinali ecc. ai quali diamo piena facoltà e potere che provvedano di Pastore la Santa Romana Chiesa osservando le seguenti norme.

(Qui occorre che i Cardinali compromittenti esprimano il modo e la forma, secondo la quale i compromissari devono eleggere e giusta la quale l'eletto deve essere ritenuto per Papa vero e legittimo: se per esempio, dove i compromissari eletti fossero tre, se essi debbano prima proporre al Sacro Collegio la persona o le persone che hanno in animo di elevare al pontificato, ovvero se debbano senz'altro procedere alla elezione: se è necessario il consenso di tutti e tre, o se è sufficiente che due di essi convengano nella nomina, ovvero ancora se l'eligendo debba appartenere o no al Sacro Collegio e simili condizioni). Espresse le quali, usa stabilirsi anche nel compromesso un termine alla facoltà di eleggere dei compromissari: e poi si aggiungono le seguenti parole:

E promettiamo quello noi riconoscere per Romano Pontefice che gli eminentissimi compromissari crederanno doversi eleggere secondo la forma indicata,

oppure altre parole adatte alle norme prescritte ai compromissari.

 

2) Redatto in questo modo il mandato, i compromissari si ritirano in luogo appartato e trattano sull'elezione, usando premettere la clausola che, quali che siano le parole che proferiranno discutendo, non intendono con esse minimamente dare alcun voto, ma questo voler fare in iscritto e non altrimenti. La quale clausola sembra necessaria fra i compromissari, perché possano senza pregiudizio nelle conferenze giovarsi di parole rispettose e cortesi.

3) Nominato il Pontefice dai compromissari, secondo le norme ad essi prescritte, ed osservate quelle imposte da Gregorio XV nella sua costituzione, l'eletto per via di codesto compromesso è canonicamente e veramente Papa" (Gregorius XV, Caeremoniale Romano Pontifice..., § Secundus modus... ).


Questa forma è mutata di poco lungo i secoli. L'ultima volta che la ritroviamo in un testo legislativo è con Paolo VI, che, nella RPE al n. 64, richiede per la validità i seguenti requisiti:

a) Il compromesso deve essere sottoscritto in Conclave, e quando esso è stato dichiarato chiuso. Ciò sotto pena di nullità della medesima elezione.

b) Tutti e singoli i Cardinali, nessuno dissenziente, devono sottoscrivere il testo del compromesso.

c) I compromissari devono essere necessariamente ed unicamente Cardinali di Santa Romana Chiesa. È da escludersi qualsivoglia altra autorità religiosa o civile.

d) Il numero dei compromissari si è elevato rispetto al disposto di Gregorio XV, la RPE richiede che siano di numero dispari, da un minimo di nove ad un massimo di quindici.

e) Il compromesso deve contenere modo e forma, secondo la quale i compromissori devono eleggere e secondo la quale l'eletto deve essere ritenuto vero e legittimo Romano Pontefice: Nel Nome del Signore. Amen. Nell'anno... mese... giorno..., noi tutti e singoli Cardinali elettori presenti in questo Conclave (seguono i nomi di ciascun Cardinale elettore) abbiamo deciso e decidiamo di procedere all'elezione per compromesso; e pertanto concordemente, unanimemente, senza alcun dissenso, eleggiamo compromissari gli Em.mi Padri... , ai quali attribuiamo la piena facoltà e potestà di provvedere la Santa Romana Chiesa del suo Pastore, sotto questa forma, vale a dire...

f) Quindi segue la descrizione del modo e della forma con i quali il Collegio vuole che avvenga l'elezione. Come ad esempio se gli eletti Compromissarii siano nove, si deve dichiarare se, perché l'elezione sia valida, prima debbono proporre al Sacro Collegio la persona che da loro deve essere nominata per il Pontificato, oppure se sarà sufficiente che sei siano d'accordo in una candidatura. Oppure se debbono nominare qualcuno del Collegio oppure qualcuno fuori del Collegio ed altre cose consimili a queste.

g) Le condizioni che possono essere aggiunte all'atto del compromesso non possono mai essere contrarie né al diritto divino né al diritto naturale, né a quello ecclesiastico. Il testo del compromesso deve così concludersi: E noi promettiamo di ritenere Romano Pontefice colui che i compromissari avranno giudicato di eleggere secondo la forma predetta o altre parole adeguate alla forma prescritta per i Compromissari.

h) L'elezione del Papa da parte dei compromissari deve ad validitatem rispettare il modo e la forma espressa nel compromesso medesimo.

i) Il compromesso deve necessariamente contenere la sua durata. Scaduto il tempo massimo del mandato i compromissari decadono dal loro incarico.

j) I compromissari si riuniscono in un luogo separato e chiuso. Si premette un'avvertenza, cioè che per qualsivoglia pronuncia di parole non intendono dare il loro consenso. Tale consenso sarà valido solo quando verrà posto espressamente in forma scritta. Ciò per permettere ai medesimi di dialogare liberamente ed esprimere i loro pareri. Così che le parole umane e di rispetto fra loro si possano usare senza pregiudizio.

k) L'elezione ottenuta per compromissum deve essere promulgata in Conclave. Ciò avvenuto, l'eletto, che abbia già il carattere episcopale, è vero Papa, Vescovo della Chiesa Romana.


La forma vigente per scrutinium


Il Cerimoniale di Gregorio XV è per noi il primo approccio alla comprensione della elezione attualmente vigente per scrutinium:
"Il terzo modo o forma di elezione del Romano Pontefice è quella che si dice per scrutinio o per scrutinio ed accesso; il rito della quale, secondo la Costituzione gregoriana, che impone il segreto non solo per lo scrutinio, ma anche per l'accesso, consta di tre parti: la prima delle quali può chiamarsi ante-scrutinio, la seconda scrutinio e la terza post-scrutinio" ( (Gregorius XV, Caeremoniale Romano Pontifice..., § Tertius modus... ).
Riportiamo a seguire alcune delle principali condizioni che devono essere osservate per considerare valida l'elezione, secondo l'attuale normativa:

a) I suffragi per lo scrutinio devono essere dati mediante schede chiuse, cioè il voto deve essere dato in forma segreta, come dispose sia il Concilio di Trento, sia poi ad validitatem il CIC-1917 al can. 169 §§ 1, 2.

b) Il suffragio deve raggiungere i due terzi del numero dei presenti perché avvenga l'elezione. Prima del XII secolo si richiedeva per la validità dell'elezione il consenso unanime del Collegio elettorale.


c) I due terzi sono da calcolare sui presenti, intendendo sia coloro che sono in Cappella Sistina sia coloro che, per infermità, sono nella Domus Sanctae Marthae. Nella minuta del testo attuale si voleva aggiungere nel presente numero 62 una precisazione sul computo: "Com'è evidente, se il Pontefice eletto è tra gli elettori, anch'esso deve essere computato nel numero dei Cardinali". Tale specifica fu successivamente, in fase di studio, ritenuta superflua poiché ovvia e quindi venne depennata. Tale disposizione, già presente nella Const. Ap. Aeterni Patris di Gregorio XV in cui si affermava al § 2 che: Electi tamen persona, si in Conclavi sit, debeat in numerum Cardinalium computari, fu conservata fino alla riforma di Paolo VI, che nella RPE non la reinserì.

d) Se il numero dei presenti non è divisibile in tre parti uguali con numeri interi ma le parti che si costituiscono sono numeri con dei decimali (in tres aequales partes dividi non potest), dopo averlo moltiplicato per due, lo si deve arrotondare all'unità immediatamente superiore. Il risultato sarà il quorum necessario per la valida elezione del Sommo Pontefice .