Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

61. Il divieto di strumenti che possono registrare, riprodurre o trasmettere alcunché

61. Infine, perché i Cardinali elettori possano tutelarsi dall'altrui indiscrezione e da eventuali insidie, che potrebbero essere tese alla loro indipendenza di giudizio e alla loro libertà di decisione, proibisco assolutamente che, per qualunque pretesto, siano introdotti nei luoghi dove si svolgono le operazioni dell'elezione o, se già ci fossero, siano usati strumenti tecnici di qualunque genere, che servano a registrare, riprodurre e trasmettere voci, immagini o scritti.

 

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Fonti

PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 64.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 61.

 

Commento

Pio XII è il primo Pontefice che ha dovuto far fronte alle nuove problematiche, che l'evoluzione tecnologica ha comportato per la sicurezza del Conclave. Egli ha proibito l'introduzione di strumenti telegrafici, telefonici, microfonici, radiofonici, fotografici, cinematografici e altri di questo genere. Così dispone:

"Tandem, ut secreto servando strictius consulatur, omnino prohibemus ne in Conclave introducantur, sub quocumque praetextu, instrumenta quae dicunt telegraphica, telephonica, microphonica, radiophonica, photographica, cinematographica et alia huiusmodi".
La formulazione usata da Pio XII viene in parte modificata dalla RPE al n. 61. Tale divieto è volto a tutelare i Cardinali elettori dall'altrui indiscrezione e da eventuali insidie che potrebbero essere tese alla loro indipendenza di giudizio e alla loro libertà di decisione. Nell'enunciazione dei vari strumenti vietati, la RPE ritiene più sicuro, vista la crescente evoluzione tecnologica, parlare di strumenti tecnici di qualunque genere, che servano a registrare, riprodurre e trasmettere voci ed immagini. La UDG in questo n. 61, volendo ulteriormente assicurare una più ampia estensione del divieto, parla di registrazione, riproduzione e trasmissione di scritti e non solo di voci ed immagini.