Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

59. La proibizione ai Cardinali di rivelare notizia alcuna su ciò che riguarda l'elezione

59. In particolare, è proibito ai Cardinali elettori di rivelare a qualunque altra persona notizie, che direttamente o indirettamente riguardino le votazioni, come pure ciò che è stato trattato o deciso circa l'elezione del Pontefice nelle riunioni dei Cardinali, sia prima che durante il tempo dell'elezione. Tale obbligo al segreto concerne anche i Cardinali non elettori partecipanti alle Congregazioni generali a norma del n. 7 della presente Costituzione.

 

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Fonti

GREGORIUS X, Const. Ap. Ubi periculum..., § 1.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 52.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 62.
IOANNES XXIII, Motu Proprio Summi Pontificis electio..., n. XIV.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 59.

 

Cfr.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 7.

 

Commento

Il divieto dato da Gregorio X nella Const. Ap. Ubi periculum è la prima fonte riguardante l'obbligo al segreto in ordine a quanto concerne l'elezione del Romano Pontefice.
Successivamente Pio X sistematizza questo specifico divieto proibendo, sotto pena di scomunica, ai Cardinali, ai propri Familiari, ai Conclavisti o a chiunque altro, di violare il segreto sulle cose che riguardano direttamente o indirettamente lo scrutinio, e ugualmente circa quelle cose che furon fatte o decretate nelle Congregazioni dei Cardinali, sia prima, sia durante il Conclave:
"Specialiter autem, sub eiusdem excommunicationis poena, Cardinales prohibemus, ne suis Familiaribus seu Conclavistis vel aliis quibusvis ea pandant, quae scrutinium directe vel indirecte respiciant, itemque quae in Cardinalium Congregationibus sive ante Conclave sive ipso durante habitis acta vel decreta sint" (Piu X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 52).
Pio XII emana il medesimo testo legislativo promulgato da Pio X (Pius XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 62), mentre Giovanni XXIII lo riforma togliendo la scomunica a quei Cardinali che violassero il segreto.
Scelta, quest'ultima, confermata sia da Paolo VI (cfr. RPE, n. 59) sia da Giovanni Paolo II nel testo preso in esame.
La UDG al n. 59 aggiunge una nuova frase legata alla necessità di obbligare al segreto anche i Cardinali non elettori che partecipano alle Congregazioni generali.
Il segreto riguarda tutto ciò che è pertinente all'elezione, sia a riguardo delle votazioni sia per quanto si tratta e/o decide in riunioni di Cardinali, ma sempre in ordine all'elezione del Pontefice.
Poiché al n. 60 della UDG il Legislatore sottolinea la gravità di questo segreto, e regolamenta la procedura per poterne essere sciolti, completamente o in parte, dobbiamo riconoscere che molte scelte, prese in Conclave, curiosità varie, ed altri fatti di cronaca, se non riguardano direttamente o indirettamente l'elezione, non devono considerarsi soggette al segreto graviter onerata Cardinalium coscientia. Il rivelare o meno questi fatti riguarda unicamente la libera ma prudente scelta di ogni singolo Cardinale.