Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

56. Il divieto di comunicare con gli esterni al Conclave ed eventuali eccezioni

56. Per tutto il tempo in cui dureranno le operazioni dell'elezione, i Cardinali elettori sono tenuti ad astenersi da corrispondenza epistolare e da colloqui anche telefonici o per radio con persone non debitamente ammesse negli edifici a loro riservati.
Soltanto gravissime e urgenti ragioni, accertate dalla Congregazione particolare dei Cardinali, di cui al n. 7, potranno consentire simili colloqui.
Dovranno quindi i Cardinali elettori provvedere, prima che sia dato inizio agli atti dell'elezione, a predisporre quanto attiene alle rispettive esigenze d'ufficio o personali e non differibili, in modo tale che non sia necessario ricorrere a simili colloqui.

 

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Fonti

GREGORIUS X, Const. Ap. Ubi periculum..., § 1.
PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., § 19.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 49.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 59.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 56.

 

Cfr.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 7.

 

Commento

La rigorosa separazione tra i Cardinali elettori e il mondo esterno è presente già nei disposti di Gregorio X (1274), che proibisce ogni tipo di relazione verbale o epistolare da e per coloro che si trovano in Conclave.
"Non sia permesso ad alcuno recarsi dagli stessi Cardinali o parlare segretamente con loro; essi stessi non accolgano visitatori, a meno che si tratti di quelli che, col consenso di tutti i Cardinali ivi presenti, fossero chiamati per gli affari concernenti la imminente elezione. A nessuno, inoltre, sia permesso mandare agli stessi Cardinali o a qualcuno di loro un inviato o una lettera. Chi trasgredisse questa norma mandando un messaggero o uno scritto o parlando con uno di essi in segreto ipso facto incorrerà nella sentenza di scomunica" (Gregorius X, Const. Ap. Ubi periculum..., § 1) .
Seguendo lo stesso principio Pio IV nel 1562 dispone che:
"Chiuso il Conclave, non si ammetta alcuno a conversare, anche restando fuori della porta, nemmeno gli ambasciatori, se non per grave ed urgente ragione, e con l'assenso della maggioranza del Sacro Collegio. E se qualcuno di nascosto, e per luogo diverso dell'uscio, si inserisca nel Conclave, decada immediatamente da ogni onore, grado, carica e beneficio, e sia consegnato al tribunale secolare, per essere punito di severissime pene" (Pius IV, Const. Ap. In eligendis..., § 19).
L'attuale disposto non vede destinatari della norma i potenziali interlocutori dei Cardinali riuniti in Conclave come nelle disposizioni date a partire da Gregorio X fino a Paolo VI. Attualmente i destinatari del divieto sono solo i Cardinali elettori. Non si usa più l'impersonale nemo ad colloquium cum Cardinalibus Electoribus vel aliis Conclavis partem habentibus admittatur (cfr. RPE, n. 56), ma i soggetti sono i soli Cardinali elettori: Cardinales electores ab epistolarum commercio atque a colloquiis etiam per telephonium vel radiophonium se abstineant... .
Il testo precedente di Paolo VI sembrava quasi sminuire la complicità della violazione da parte dei Cardinali riuniti in Conclave.
Nella UDG il Legislatore vuole invece evidenziare ai Cardinali elettori l'impegno che dovranno assumere, sottolineando maggiormente la loro personale responsabilità.
Il divieto di comunicare con i Cardinali e le relative gravi sanzioni per chi violi tale disposizione si conservano fino alla RPE inclusa. La UDG non specifica le eventuali sanzioni che ne verrebbero dalla violazione della legge. I soggetti sono ora i Cardinali e non ha più alcun senso parlare o disporre ulteriori sanzioni. I Cardinali già nel primo giuramento, di cui al n. 12 della UDG, si impegnano a mantenere scrupolosamente il segreto su tutto ciò che in qualsiasi modo abbia attinenza con l'elezione. Nel secondo giuramento, di cui al n. 53 della UDG, promettono, si obbligano e giurano di osservare con la massima fedeltà il segreto su tutto ciò che in qualsiasi modo riguarda l'elezione. Le sanzioni sono direttamente legate alla violazione dei due giuramenti e non è più parso necessario ripeterle in questo disposto, che diviene puramente esplicativo.
Si deve osservare l'obbligo dell'assoluto silenzio solamente con quanti non fanno parte del corpo elettorale. Eccezioni alla norma possono avvenire ipso iure vel ob gravissima dumtaxat et impellentes rationes, quas Cardinalium peculiaris Congregatio iudicabit. Ipso iure riguarda tutti i casi in cui la legislazione prevede contatti esterni con gli elettori, si pensi, ad esempio a tutti coloro che coadiuvano il Camerlengo. Essi sono in genere quanti vengono debitamente ammessi negli edifici riservati agli elettori, come il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche, i due tecnici di fiducia del Camerlengo, ecc. .
Solo gravissime ed urgenti ragioni, ritenute tali dalla Congregatio generalis, potranno dispensare ad casum qualche elettore dalla "clausura del Conclave", per poter adempiere ad affari indilazionabili.