Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

55. La vigilanza permanente sulla riservatezza della Sistina

55. Il Cardinale Camerlengo ed i tre Cardinali Assistenti pro tempore sono obbligati a vigilare con diligenza, perché non sia in alcun modo violata la riservatezza di quanto avviene nella Cappella Sistina, dove si svolgono le operazioni di votazione, e dei locali contigui, tanto prima quanto durante e dopo tali operazioni.
In modo particolare, anche ricorrendo alla perizia di due tecnici di fiducia, cercheranno di tutelare tale segretezza, accertando che nessun mezzo di ripresa o di trasmissione audiovisiva sia immesso da chiunque nei locali indicati, particolarmente nella predetta Cappella, dove si svolgono gli atti dell'elezione.

 

55. 3° comma. VIGENTE: Se una qualsiasi infrazione a questa norma venisse compiuta, sappiano gli autori di essa che incorreranno nella pena della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.

 

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55. 3° comma ABROGATO: Se una qualsiasi infrazione a questa norma venisse compiuta, sappiano gli autori di essa che saranno soggetti a gravi pene a giudizio del futuro Pontefice.

 

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Fonti

PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., § 15.

CLEMENS XII, Chirografo Avendo Noi..., n. 17 § Che nella nona congregazione....

PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 48.

PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 58.

PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 55.

 

Commento

Già nel 1562, abbiamo specifiche disposizioni normative, destinate alla verifica della sicurezza e riservatezza dei luoghi destinati in generale al Conclave.
"I Cardinali deputati pro tempore visitino spesso ed esplorino scrupolosamente le celle dei porporati e gli altri luoghi del Conclave, perché non vengano praticati dei fori nei muri, nel soffitto o nel pavimento. Dove taluno di simili attentati fosse scoperto, ne vengano gli autori puniti con la perdita delle cariche e dei benefici e con altre pene corporali e durissime ad arbitrio del governatore ed anche del futuro Pontefice. I complici, poi, di tal reato subiscano le stesse pene, ove immediatamente non rivelino il fatto ai detti Cardinali deputati, se trovansi entro il Conclave e se, fuori di questo, al governatore ed ai prelati preposti alla custodia del Conclave stesso. I quali, poi, governatore e prelati debbono su questo riguardo vigilare e provvedere opportunamente, sotto pena d'infrazione di giuramento" (Pius IV, Const. Ap. In eligendis..., § 15).
In questo testo possiamo intravedere alcune analogie con la normativa attuale: allora come oggi si incaricavano alcuni Cardinali per effettuare il controllo dell'area.
Essendo a quel tempo la sicurezza legata unicamente alle strutture murarie, il Legislatore si soffermava a specificare i modi mediante i quali allora poteva essere violata la sicurezza. Egli invitava a controllare che non venissero praticati dei fori nei muri, nel soffitto o nel pavimento.
Passando al testo attuale si riscontra uno specifico dovere, che incombe sul Cardinale Camerlengo e sui tre Assistenti pro tempore affinché vigilino con diligenza. Questa obbligazione è continua: prima, durante e dopo le operazioni di voto (ante, inter et post electionis actus), in pratica per tutto il tempo del Conclave.
Abbiamo diverse modalità mediante le quali il Camerlengo può esercitare tale esame. Sicuramente le ispezioni che si possono effettuare prima e dopo le votazioni sono più ampie ed accurate. I due tecnici di fiducia possono entrare fisicamente nella Cappella Sistina per effettuare una diligente verifica sulla sicurezza del luogo dell'elezione. Essi controllano, in particolare, che non vi siano strumenti di alcun tipo, capaci di trasmettere qualsivoglia informazione all'esterno, o in grado di memorizzare tali informazioni per poi riprodurle.
Mentre, durante le votazioni, sarà compito del Camerlengo e dei tre Assistenti vigilare ad intra sul mantenimento del segreto e della riservatezza prescritta all'interno della Cappella Sistina, all'esterno i due tecnici possono, su mandato del Camerlengo, continuare la loro attività di controllo mantenendosi nei locali contigui alla Cappella Sistina, ed utilizzando strumenti che non permettano, neppure a questi ultimi, di ascoltare alcunché di ciò che avviene nella Cappella.
Pur parlando solamente di due tecnici, nulla vieta che il Sostituto della Segreteria di Stato e il Vice Camerlengo possano verificare i luoghi destinati ai lavori dell'elezione, con altri tecnici di loro fiducia, prima di iniziare il Conclave. Il Sostituto e il Vice Camerlengo, sono chiamati a controllare e garantire la sicurezza e la riservatezza, nella fase preparatoria, anche verificandone dall'interno la sicurezza. Dall'inizio dei lavori, fino al loro termine, garantirà la sicurezza dall'esterno, in collaborazione con il Cardinale Camerlengo. Il Sostituto della Segreteria di Stato e il Vice Camerlengo, in virtù della grave responsabilità che verte sul loro ufficio, potranno utilizzare tutti i mezzi e le persone necessarie perché tale sicurezza sia garantita.
Le sanzioni previste dalla RPE, n. 55, per colui che fosse stato scoperto a violare la segretezza del Conclave, erano l'immediata espulsione dal Conclave e gravi pene a giudizio del futuro Pontefice. Giovanni Paolo II mantiene le "gravi pene a giudizio del futuro Pontefice", ma abolisce la sanzione che prevedeva l'espulsione immediata dall'area del Conclave.

Infine Benedetto XVI con il Motu Proprio Normas nonnullas del 22 febbraio 2013 ha disposto come unica sanzione la pena della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.