Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

49. La giornata che inaugura il Conclave

49. VIGENTE: Celebrate secondo i riti prescritti le esequie del defunto Pontefice, preparato quanto è necessario per il regolare svolgimento dell’elezione, il giorno stabilito, ai termini del n. 37 della presente Costituzione, per l’inizio del Conclave tutti i Cardinali converranno nella Basilica di San Pietro in Vaticano, o altrove secondo l’opportunità e le necessità del tempo e del luogo, per prender parte ad una solenne celebrazione eucaristica con la Messa votiva pro eligendo Papa. Ciò dovrà essere compiuto possibilmente in ora adatta del mattino, così che nel pomeriggio possa svolgersi quanto prescritto nei numeri seguenti della stessa Costituzione.

 

49. ABROGATA: Celebrate secondo i riti prescritti le esequie del defunto Pontefice, e preparato quanto è necessario per il regolare svolgimento dell'elezione, il giorno stabilito - quindi, il quindicesimo giorno dalla morte del Pontefice, o, secondo quanto previsto al n. 37 della presente Costituzione, non oltre il ventesimo - i Cardinali elettori converranno nella Basilica di San Pietro in Vaticano, o altrove secondo l'opportunità e le necessità del tempo e del luogo, per prendere parte ad una solenne celebrazione eucaristica con la Messa votiva pro eligendo Papa. Ciò dovrà essere compiuto possibilmente in ora adatta del mattino, così che nel pomeriggio possa svolgersi quanto prescritto nei numeri seguenti della presente Costituzione.

 

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Fonti

PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., § 3.

GREGORIUS XV, Caeremoniale Romano Pontifice..., § Exequiis defuncti Pontificis...

CLEMENS XII, Chirografo Avendo Noi..., n. 17 § Che poi nel giorno seguente....

PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 44.

PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 50.

PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 49 § 1.

Ordo sacrorum rituum Conclavis..., pp. 7-15.

Ordo rituum Conclavis..., nn. 18-28.

Missale Romanum, n. 4, p. 1085.

 

Commento

Nel caso di Sede vacante ex obitu Romani Pontificis, quanto disposto al n. 49 restringe le possibilità di scelta della Congregatio generalis sul dies et hora per cominciare suffragii actus.
Innanzitutto viene esclusa la possibilità di procedere all'elezione prima che siano trascorsi 15 giorni completi. Infatti la traduzione italiana di questo testo si limita ad indicare "quindi, il quindicesimo giorno", ma sembra chiaro che si debba intendere un'attesa necessaria di 15 giorni completi come disposto al n. 37 prima di procedere e cioè non si può iniziare prima che il quindicesimo giorno sia terminato. Pertanto in situazione ordinaria, la mattina del 16° giorno post obitum Romani Pontificis si dovrà celebrare la Santa Messa pro eligendo Papa e nel pomeriggio si dovrà procedere alle operazioni di voto come dispone il n. 50 e seguenti.
Rimane invariato il contenuto normativo del n. 37, ove si dispone che solo una causa grave può comportare la scelta sul 17°, 18°, 19°, 20°, 21° dies post obitum Romani Pontificis. Mentre solo una causa gravissima può ritardare ulteriormente l'inizio del Conclave al 22° giorno o ai seguenti.
In caso di Sede Vacante per valida rinuncia del Pontefice, il disposto n. 37 prevede l'attesa dei Cardinali assenti per 15 giorni prorogabili ad un massimo di 20. Si potrà procedere anche prima del compiersi del quindicesimo giorno (cioè iniziare prima del pomeriggio del 16° dies post vacationem), purché tutti i Cardinali aventi diritto siano presenti.
Solo la Congregatio generalis può stabilire la data di inizio (cfr. 13/i), sia che si possa procedere prima del 16° giorno, sia che si debba aspettare 15 o più giorni (cioè procedere il pomeriggio del 16° giorno o dei successivi).
La scelta di ritardare l'ingresso dopo il 16° giorno, ma non oltre il 21°, deve essere preceduta dal riconoscimento da parte della Congregatio generalis dell'esistenza di una causa grave che giustifichi il posticipo dell'inizio dell'elezione. Se poi, quod Deus avertat, non si potrà procedere neppure dopo essere trascorsi 20 giorni (ovverosia non si potrà iniziare neppure il pomeriggio del 21° giorno dalla vacanza della Sede), la Congregatio generalis dovrà riconoscere l'esistenza di una causa gravissima che impedisce l'inizio dell'elezione nei suddetti termini, rinviando l'ingresso al 22° giorno o ai seguenti.
Si abolisce l'opportunità di scegliere l'ora per dare inizio ai suffragii actus nella mattinata, obbligando la scelta in ora pomeridiana da stabilirsi. Di conseguenza la mattina si celebrerà l'Eucaristia, il pomeriggio si entrerà in Conclave.
I Cardinali elettori, il giorno stabilito, al mattino converranno nella Basilica di San Pietro in Vaticano o altrove, secondo l'opportunità e le necessità del tempo e del luogo, per prendere parte alla solenne celebrazione dell'Eucaristia "per l'elezione del Romano Pontefice".
A questa celebrazione sono vivamente invitati tutti gli altri Cardinali, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, i membri di Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, i Laici di tutto il popolo di Dio presenti a Roma, per manifestare unanimemente la comunione della Chiesa ed elevare preghiere.
Tutti i pastori e i fedeli, in tutto il mondo, elevino a Dio ferventi orazioni perché illumini le menti degli Elettori e li renda concordi nello svolgimento del loro ufficio, si che l'elezione del Romano Pontefice sia sollecita, unanime e giovi alla salvezza delle anime e al bene di tutto il popolo di Dio.
La Messa per l'elezione del Romano Pontefice sia concelebrata solennemente. Presiede la celebrazione il Decano del Collegio Cardinalizio o, qualora egli sia assente o legittimamente impedito, il Sottodecano o il Primo degli Elettori per ordine ed anzianità. Gli altri Cardinali presenti concelebrano.
In questa messa si usano le vesti sacre di colore rosso.
Sia Pio IV, nel XVI secolo, sia successivamente Gregorio XV, disponevano che i Cardinali convenissero nella Basilica di San Pietro, o altrove secondo l'opportunità di tempo e di luogo, e ivi celebrassero la Santa Messa, che precede l'ingresso in Conclave.
I due testi non parlano di Missa pro eligendo Papa ma di Missa de Spiritu Sancto. "... Lapsis vero decem diebus a die obitus Pontificis, ingressus Conclavis nullatenus prorogetur, aut differatur; sed sequenti die Missa de Spiritu Sancto celebrata..." (Pius IV, Const. Ap. In eligendis..., § 3). "Exequiis defuncti Pontificis completis... et interim Conclavi opportuno praeparato, Cardinales in Basilica Sancti Petri, vel alibi pro temporis et loci opportunitate conveniunt, ubi per Decanum Sacri Collegii, vel eo impedito per alium ex antiquioribus Cardinalibus, Missa de Spiritu Sancto celebratur..." (Gregorius XV, Caeremoniale Romano Pontifice..., § Exequiis defuncti Pontificis...).
La Messa detta de Spiritu Sancto è mantenuta fino alla legislazione di Pio XII inclusa, in cui si dice ancora: "...Cardinales, die statuta, in Basilicam Sancti Petri, vel alio pro temporis et loci opportunitate, conveniunt, ubi per Decanum S. Collegii, vel eo impedito per alium ex antiquioribus Cardinalibus, Missa de Spiritu Sancto celebratur..." (Pius XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 50).
Paolo VI, contrariamente ai suoi predecessori, nella RPE non specifica le cerimonie da compiersi, ma rimanda a quanto disposto nell'Ordo sacrorum rituum Conclavis. L'Ordo, per il giorno dell'ingresso in Conclave, prescriveva la Celebrazione Eucaristica titolata Missa pro eligendo Papa e non Missa de Spiritu Sancto (cfr. Ordo sacrorum rituum Conclavis..., p. 7, n. 2). Nella UDG, il Legislatore ha scelto di reinserire la disposizione riguardante la Messa da celebrarsi il giorno che inaugura i lavori dell'elezione.
La celebrazione, nella Costituzione Apostolica UDG, è chiamata "Messa votiva pro eligendo Papa", così l'Ordo rituum Convlavis vigente, ai nn. 18 e 20, chiamerà detta "Messa pro eligendo Romano Pontifice".