Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

48. Il giuramento di coloro che prestano un servizio

48. VIGENTE: Le persone indicate nel n. 46 e nel n. 55, 2° comma della presente Costituzione, debitamente ammonite sul significato e sull’estensione del giuramento da prestare, prima dell’inizio delle operazioni dell’elezione, dinanzi al Cardinale Camerlengo o ad altro Cardinale dal medesimo delegato, alla presenza di due Protonotari Apostolici di Numero Partecipanti, a tempo debito dovranno pronunziare e sottoscrivere il giuramento secondo la formula seguente:

Io N. N. prometto e giuro di osservare il segreto assoluto con chiunque non faccia parte del Collegio dei Cardinali elettori, e ciò in perpetuo, a meno che non ne riceva speciale facoltà data espressamente dal nuovo Pontefice eletto o dai suoi Successori, circa tutto ciò che attiene direttamente o indirettamente alle votazioni e agli scrutini per l’elezione del Sommo Pontefice.

Prometto parimenti e giuro di astenermi dal fare uso di qualsiasi strumento di registrazione o di audizione o di visione di quanto, nel periodo della elezione, si svolge entro l’ambito della Città del Vaticano, e particolarmente di quanto direttamente o indirettamente in qualsiasi modo ha attinenza con le operazioni connesse con l’elezione medesima.

Dichiaro di emettere questo giuramento, consapevole che una infrazione di esso comporterà nei miei confronti la pena della scomunica «latae sententiae» riservata alla Sede Apostolica.”

Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.

 

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48. ABROGATO: Le persone indicate nel n. 46 della presente Costituzione, debitamene ammonite sul significato e sull'estensione del giuramento da prestare, prima dell'inizio delle operazioni dell'elezione, dinanzi al Cardinale Camerlengo o ad altro Cardinale dal medesimo delegato, alla presenza di due Cerimonieri, a tempo debito dovranno pronunziare e sottoscrivere il giuramento secondo la formula seguente:

Io N. N. prometto e giuro di osservare il segreto assoluto con chiunque non faccia parte del Collegio dei Cardinali elettori, e ciò in perpetuo, a meno che non ne riceva speciale facoltà data espressamente dal nuovo Pontefice eletto o dai suoi Successori, circa tutto ciò che attiene direttamente o indirettamente alle votazioni e agli scrutini per l'elezione del Sommo Pontefice.

Prometto parimenti e giuro di astenermi dal fare uso di qualsiasi strumento di registrazione o di audizione o di visione di quanto, nel periodo della elezione, si svolge entro l'ambito della Città del Vaticano, e particolarmente di quanto direttamente o indirettamente in qualsiasi modo ha attinenza con le operazioni connesse con l'elezione medesima.

Questo giuramento dichiaro di emettere consapevole che una infrazione di esso comporterà nei miei confronti quelle sanzioni spirituali e canoniche che il futuro Sommo Pontefice (cfr. can. 1399 del C.I.C.) riterrà di adottare.

Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.

 

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Fonti

PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 40.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 45.
IOANNES XXIII, Motu Proprio Summi Pontificis electio..., n. X.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 46.

CIC-1983, can. 1399

 

Commento

Il giuramento consiste nel chiamare Dio a testimone di ciò che si afferma o si promette. Si divide in due parti, una assertoria e una promissoria. L'assertoria è la conferma di qualcosa di passato (non presente in questo giuramento), o qualcosa del presente. Mentre la parte promissoria è l'impegno de futuro. Si chiude sovente, come nel nostro caso, con un'invocazione di ausilio o di aiuto a Dio e al suo Vangelo.
Perché sia lecito il giuramento, secondo la legge canonica, si richiedono tre condizioni: la verità, la giustizia e il giudizio (cfr. CIC-1983, can. 1199, § 1). La verità esige che quanto affermiamo con giuramento sia vero o almeno ritenuto tale, e che quanto promettiamo abbiamo in animo di mantenerlo. La giustizia richiede che la cosa affermata o promessa sia lecita ed onesta. Ogni impegno che si collochi nell'in-giusto non potrà far scaturire alcun giuramento. Si pensi a giuramenti contro lo ius naturae, lo ius divinum, lo ius revelatum. Infine il giudizio richiede che si giuri solo per motivi di necessità, come in tribunale, o di grande utilità (per giudizio si intende la capacità di intendere e volere ciò che si afferma; si combinano indivisibilmente l'intelletto e la volontà).
Il giuramento canonico, non prevede delega e neppure l'istituto della procura (cfr. CIC-1983, can. 1199, § 2). Nessuno potrà delegare un altro nel suddetto giuramento (che perciò rimane strettamente personale). Il giuramento si interpreta a norma del can. 1204 del CIC-1983. Poiché il giurante assume delle obbligazioni ac vice versa cede diritti, deve essere interpretato in senso stretto secondo il disposto del can. 18 del CIC-1983. Al fine della validità sarà necessario, che le formule di giuramento siano pronunciate in una lingua ben conosciuta dal giurante, affinché possa comprendere esattamente il significato delle parole.

 

 

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