Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

46. Le persone autorizzate a prestare un servizio per lo svolgimento dell'elezione

46. 1° comma. VIGENTE: Per venire incontro alle necessità personali e d’ufficio connesse con lo svolgimento dell’elezione, dovranno essere disponibili e quindi convenientemente alloggiati in locali adatti entro i confini di cui al n. 43 della presente Costituzione, il Segretario del Collegio Cardinalizio, che funge da Segretario dell’assemblea elettiva; il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie con otto Cerimonieri e due Religiosi addetti alla Sagrestia Pontificia; un ecclesiastico scelto dal Cardinale Decano o dal Cardinale che ne fa le veci, perché lo assista nel proprio ufficio.

 

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46. 1° comma. ABROGATA: Per venire incontro alle necessità personali e d'ufficio connesse con lo svolgimento dell'elezione, dovranno essere disponibili e quindi convenientemente alloggiati in locali adatti entro i confini di cui al n. 43 della presente Costituzione, il Segretario del Collegio Cardinalizio, che funge da Segretario dell'assemblea elettiva; il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie con due Cerimonieri e due religiosi addetti alla Sagrestia Pontificia; un ecclesiastico scelto dal Cardinale Decano o dal Cardinale che ne fa le veci, perché lo assista nel proprio ufficio.

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Dovranno inoltre essere disponibili alcuni religiosi di varie lingue per le confessioni, nonché due medici per eventuali emergenze.

Si dovrà poi provvedere in tempo utile perché un congruo numero di persone, addette ai servizi della mensa e delle pulizie, siano disponibili allo scopo.

Tutte le persone qui indicate dovranno ricevere approvazione previa dal Cardinale Camerlengo e dai tre Assistenti.

 

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Fonti

PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., § 18.
CLEMENS XII, Const. Ap. Apostolatus officium..., § 13.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 43.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., nn. 48, 49.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., nn. 43, 44.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 46. 1° comma.

 

Cfr.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., nn. 13/c, 47, 48, 58

 

Commento

In questo numero è riportato l'elenco di quanti, a giusto titolo, devono essere convenientemente alloggiati entro i confini di cui al n. 43 della UDG (che possiamo chiamare area del Conclave). Rispetto al testo precedente della RPE n. 43, troviamo specificato il numero di cerimonieri che coadiuvano il Magister Celebrationum Liturgicarum Pontificiarum durante i lavori del Conclave.
I medici a disposizione rimangono due, ma non si specifica più la qualifica; diviene poco rilevante la necessità di avere un medico per la medicina generale e uno specialista per la chirurgia, poiché ad necessitatem si potrà far curare la persona sofferente chiamando uno specialista dall'esterno, sempre che il caso richieda un particolare e specifico intervento. In extremis si potrà provvedere, con l'approvazione da parte del Collegio, alla temporanea uscita del Cardinale interessato e al suo successivo rientro al termine del trattamento medico.
Per quanto concerne i confessori, il documento non ne stabilisce il numero; non è poi chiaro dove questi dovranno alloggiare. Se i nominativi dovranno essere approvati dal Camerlengo con i tre assistenti, si ritiene opportuno che la Congregatio generalis stabilisca il numero di confessori necessari, al quale il Camerlengo e i suoi Assistenti pro tempore dovranno attenersi.
Si omette la specificazione del carattere sacerdotale presente nel testo della RPE, n. 44 da richiedersi ai religiosi confessori, poiché superfluo.
La figura dell'Architetto del Conclave ancora presente nella RPE, n. 44 è scomparsa, per l'assenza di tutto quel complesso infrastrutturale precedentemente esistente.

 

Il 22 febbraio 2013 con il motu proprio Normas nonnullas, il Papa Benedetto XVI ha modificato il numero dei Cerimonieri che dovranno essere convenientemente alloggiati all'interno dell'area del Concalve elevandolo da due a otto.

 

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