Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

43. La sicurezza del Conclave

43. VIGENTE: Dal momento in cui è stato disposto l’inizio delle operazioni dell’elezione, fino al pubblico annunzio dell’avvenuta elezione del Sommo Pontefice o, comunque, fino a quando così avrà ordinato il nuovo Pontefice, i locali della Domus Sanctae Marthae, come pure e in modo speciale la Cappella Sistina e gli ambienti destinati alle celebrazioni liturgiche, dovranno essere chiusi, sotto l’autorità del Cardinale Camerlengo e con la collaborazione esterna del Vice Camerlengo e del Sostituto della Segreteria di Stato, alle persone non autorizzate, secondo quanto stabilito nei numeri seguenti.
L’intero territorio della Città del Vaticano e anche l’attività ordinaria degli Uffici aventi sede entro il suo ambito dovranno essere regolati, per detto periodo, in modo da assicurare la riservatezza e il libero svolgimento di tutte le operazioni connesse con l’elezione del Sommo Pontefice. In particolare si dovrà provvedere, anche con l’aiuto di Prelati Chierici di Camera, che i Cardinali elettori non siano avvicinati da nessuno durante il percorso dalla Domus Sanctae Marthae al Palazzo Apostolico Vaticano.

 

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43. ABROGATA: Dal momento in cui è stato disposto l'inizio delle operazioni dell'elezione, fino al pubblico annunzio dell'avvenuta elezione del Sommo Pontefice o, comunque, fino a quando così avrà ordinato il nuovo Pontefice, i locali della Domus Sanctae Marthae, come pure e in modo speciale la Cappella Sistina e gli ambienti destinati alle celebrazioni liturgiche, dovranno essere chiusi, sotto l'autorità del Cardinale Camerlengo e con la collaborazione esterna del Sostituto della Segreteria di Stato, alle persone non autorizzate, secondo quanto stabilito nei numeri seguenti.

L'intero territorio della Città del Vaticano e anche l'attività ordinaria degli Uffici aventi sede entro il suo ambito dovranno essere regolati, per detto periodo, in modo da assicurare la riservatezza e il libero svolgimento di tutte le operazioni connesse con l'elezione del Sommo Pontefice. In particolare si dovrà provvedere che i Cardinali elettori non siano avvicinati da nessuno mentre saranno trasportati dalla Domus Santae Marthae al Palazzo Apostolico Vaticano.

 

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Fonti

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 43.

BENEDICTUS XVI, Motu Proprio Normas nonnullas..., n. 43

 

 

Cfr.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., nn. 45, 46

 

Commento

I luoghi facenti parte dell'area del Conclave sono necessariamente: la Domus Sanctae Marthae (in tutti i suoi piani anche interrati), la Cappella Sistina, la Cappella Paolina, la Sala Regia e gli altri ambienti destinati alle celebrazioni liturgiche (oltre a quelli già menzionati, come certamente la Cappella annessa alla Domus Sanctae Marthae), che dovranno essere chiusi ad estranei.

Il Camerlengo ad intra e il Vice Camerlengo con il Sostituto della Segreteria di Stato ad extra dovranno operare affinché tutto sia predisposto per assicurare la massima riservatezza nei lavori dell'elezione. Non si esclude la possibilità che i Cardinali possano incrociare persone, che in ragione dell'ufficio, si possano trovare in dette aree, nei luoghi o spazi necessari per il decoroso svolgimento del Conclave, o nei tratti necessari per il loro raggiungimento (cfr. UDG, n. 45,46). Il legislatore riconosce la possibilità che qualche elettore possa incontrare degli "estranei", ma disciplina queste possibili situazioni ribadendo il dovere di segretezza e silenzio. Questo comporta un ampliamento dei luoghi approvabili dalla Congregatio generalis, poiché non dovranno per forza maggiore essere luoghi e/o spazi collegati fisicamente da altrettante aree chiuse e quindi non transitabili da altri che non siano gli stessi elettori. L'esempio che si riprende è l'opportunità di adibire una parte dei Giardini Vaticani a luogo di distensione spirituale ed incontro fra gli elettori e altri luoghi necessari all'incontro e al dialogo. Tutti gli spazi dovranno, comunque, essere situati in territorio Vaticano (cfr. UDG, n.41).

I tempi: la chiusura dovrà avvenire dal momento dell'inizio del Conclave che deve ritenersi il momento in cui i Cardinali elettori entrano per la prima volta in Cappella Sistina per attendere ai lavori dell'elezione, secondo quanto disposto al n. 50 della UDG. Il regime speciale di "chiusura" potrà diversamente aver termine:

  • prima che sia dato l'annuncio del Novus Pontifex, se così avrà disposto il Pontefice neoeletto;

  • nel momento stesso dell'annuncio al Popolo di Dio dalla loggia centrale della Basilica Vaticana, se il Pontefice non dispone diversamente;

  • dopo l'annuncio, in un tempo stabilito, se il Pontefice eletto disponga, in virtù delle sue piene facoltà, di mantenere ancora la "chiusura" dell'area del Conclave, o parte di essa. In questa terza ipotesi la "chiusura" verrà meno nel momento in cui il Pontefice ne darà espresso ordine (cfr. UDG, n. 91).

Il 22 febbraio 2013, con il motu proprio Normas nonnullas, Papa Benedetto XVI ha apportato alcune modifiche alla normativa precedente di Giovanni Paolo II, disponendo che oltre al Sostituto della Segreteria di Stato anche il Vice Camerlengo debba essere coinvolto affinché tutto sia predisposto per assicurare la massima riservatezza nei lavori dell'elezione. Inoltre a tale opera sono espressamente chiamati ad operare anche i Prelati Chierici di Camera.

Nella precedente normativa si disponeva chi i Cardinali fossero trasportati (transvehuntur). Pertanto erano "obbligati" a prendere gli automezzi preparati nel piazzale antistante la Domus Sanctae Marthae per essere trasportati fino al Cortile di San Damaso. La norma vigente invece non obbliga più i porporati ad essere "trasportati". Pertanto si potrà sia fruire degli automezzi previsti appositamente, sia rearsi a piedi per tutto il tragitto che va dalla Domus Sanctae Marthae alla Cappella Sistina.