Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

40. L'obbligo di permanenza in Vaticano per i Cardinali elettori

40. Se, per caso, qualche Cardinale avente dirito al voto rifiutasse di entrare nella Città del Vaticano per attendere ai lavori dell'elezione o in seguito, dopo che essa è cominciata, si rifiutasse di rimanere per adempiere al suo ufficio, senza manifesta ragione di malattia riconosciuta con giuramento dai medici e comprovata dalla maggior parte degli elettori, gli altri procederanno liberamente alle operazioni dell'elezione, senza attenderlo, né riammetterlo nuovamente. Se, invece, un qualche Cardinale elettore è costretto ad uscire dalla Città del Vaticano per sopraggiunta infermità, si può procedere all'elezione anche senza chiedere il suo voto; ma se egli vuole rientrare nella suddetta sede dell'elezione, dopo la guarigione od anche prima, deve esservi riammesso.
Inoltre, se qualche Cardinale elettore esce dalla Città del Vaticano per qualche ragione grave, riconosciuta dalla maggioranza degli elettori, può ritornarvi, per riprendere parte all'elezione.

 

______________________________________________________________

 

Fonti

GREGORIUS X, Const. Ap. Ubi periculum, § 1.
PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., § 4.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 36.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 40.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 40.

Commento

Come già esposto nel commento al n. 39 della UDG, è Gregorio X il primo Pontefice a legiferare sull'obbligo di ingresso e permanenza dei Cardinali nell'area del Conclave. Altresì egli disciplina come ci si debba comportare nell'eventualità che qualche Cardinale chieda di uscire dall'area destinata al Conclave ed eventualmente di rientrarvi successivamente.
Tutte le casistiche che seguono hanno come principio la mancata attuazione di alcune norme, quali la permanenza nel territorio vaticano ed eventualmente la mancata partecipazione ai lavori dell'elezione o la volontà di parteciparvi a modo proprio senza che ciò sia previsto e/o approvato dalla Costituzione.
Ogni Cardinale che alloggia nella Domus Sanctae Marthae può decidere, senza bisogno di alcuna autorizzazione, di non recarsi in Cappella Sistina senza che ciò lo privi dell'esercizio del diritto di voto attivo. Il voto sarà dato secondo le modalità previste per i Cardinali infermi, che non potendo recarsi in Sistina, votano nelle proprie stanze (cfr. UDG, n. 67).
Il Collegio degli elettori ha la possibilità di autorizzare un Cardinale elettore all'uscita, ed implicitamente al successivo rientro, purché sussistano gravi cause, oppure sia comprovata la presenza e la gravità di una malattia, mediante giuramento dei due medici precedentemente scelti (cfr. UDG, n. 46).
Il Collegio degli elettori dovrà disporre, in virtù della gravità dell'infermità e/o malattia sopraggiunta, l'autorizzazione a lasciare il territorio della Città del Vaticano laddove non sia sufficiente l'assistenza medica presente o nell'evenienza offribile, in maniera specialistica, nella Domus Sanctae Marthae. Quest'autorizzazione non accorda in nessun modo all'elettore il diritto di voto mentre rimane all'esterno della Città del Vaticano e più specificatamente fuori della Cappella Sistina o dalla Domus Sanctae Marthae.

Per territorio Vaticano si dovrà intendere l'area della Città del Vaticano adibita al Conclave secondo quanto dispone il n. 41 della presente Costituzione.