Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

39. Gli elettori che arrivassero re integra

39. Se però dei Cardinali elettori arrivassero re integra, cioè prima che si sia provveduto ad eleggere il Pastore della Chiesa, essi saranno ammessi ai lavori della elezione, al punto in cui questi si trovano.

 

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Fonti

GREGORIUS X, Const. Ap. Ubi periculum, § 1.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 34.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 38.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 38.

Commento

Già Gregorio X nel 1274, disponeva che: "... Se sopraggiunta una malattia, qualcuno di essi (Cardinali) dovrà uscire dal Conclave, anche durante la malattia si potrà procedere all'elezione senza richiedere il suo voto. Ma se, dopo aver ricuperato la salute o anche prima, volesse tornare dagli altri, o anche se gli assenti, quelli che si devono aspettare per dieci giorni, giungessero prima che il Papa sia stato eletto, saranno ammessi all'elezione al punto in cui essa si trova ..." (Gregorius X, Ubi periculum..., § 1). È evidente l'immutata ratio legis dal disposto gregoriano fino ad oggi, anche se in questo n. 39 della UDG si considera solo il caso di Cardinali elettori che, giungendo in ritardo, conservano il diritto di partecipare ai lavori dell'elezione. Nel testo si utilizza l'espressione in eodem statu dovendo chiaramente intendere in ogni momento, quindi anche durante lo svolgimento delle medesime fasi elettorali. Potrebbe sorgere il dubbio riguardante la possibilità di "irrompere" anche nel momento in cui si sta votando o in momenti simili, particolarmente delicati ai fini del buon ordine elettorale. Non essendovi questa possibilità, non si potrà vietare ad alcun Cardinale elettore, munito di lettera di convocazione di accedere in ogni momento, purché re integra. Vi è un solo limite temporale, l'avvenuta elezione. Nel momento in cui l'eletto ha dato il suo assenso, chiunque facesse richiesta di accedere alla Cappella Sistina, benché munito di lettera di convocazione, non potrà più esservi accolto.