Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

37. Il tempo minimo e massimo per procedere all'elezione

37. VIGENTE: Ordino inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, si attendano per quindici giorni interi gli assenti prima di iniziare il Conclave; lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di anticipare l’inizio del Conclave se consta della presenza di tutti i Cardinali elettori, come pure la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l’inizio dell’elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall’inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all’elezione.

 

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37. ABROGATA: Stabilisco inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, i Cardinali elettori presenti debbano attendere per quindici giorni interi gli assenti; lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l'inizio dell'elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall'inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all'elezione.


 

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Fonti

GREGORIUS X, Const. Ap. Ubi periculum..., § 1.
PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., §§ 2, 3, 5.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 33.
PIUS XI, Motu Proprio Cum proxime..., n. I.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 37.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 37.

 

Cfr.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 49.

 

Commento

La più antica testimonianza che disponga l'attesa di un determinato numero di giorni prima di procedere alla scelta del nuovo Pontefice risale a Bonifacio III (607). Egli convocò un Sinodo riunito a San Pietro alla presenza di settantadue Vescovi. In questa sede si dispose un tempo minimo d'attesa di tre giorni prima di procedere all'elezione del Pontefice. Nel 1274, durante il Concilio di Lione convocato da Gregorio X, con la Const. Ap. Ubi periculum si dispone:
"Con il consenso, quindi, del santo Concilio stabiliamo che se il Papa muore in una città in cui risiedeva con la sua curia, i Cardinali presenti nella stessa città aspettino gli assenti solo per dieci giorni. Passati questi giorni, sia che gli assenti siano arrivati, sia che non lo siano, si radunino tutti nel palazzo in cui abitava il Pontefice..." (Gregorius X, Const. Ap. Ubi periculum.., § 1).
Per la prima volta si dispone un tempo esatto di inizio obbligatorio del Conclave.
Fino alla Const. Ap. Vacante Sede Apostolica di Pio X inclusa, seguendo il disposto gregoriano, i vari documenti legislativi mantengono invariato il numero di dieci giorni di attesa e confermano l'obbligo connesso di procedere ad electionem dopo tale tempo (cfr. Pius XII, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 33).

Morto Leone XIII il 20 luglio 1903, si applica la legge dei dieci giorni per entrare in Conclave il 31 luglio 1903. Alla morte di Pio X, il 20 agosto del 1914, si attendono 10 giorni, così il Conclave inizia il 31 agosto. Benedetto XV, suo successore, muore il 22 gennaio 1922; dopo i prescritti dieci giorni, il 2 febbraio si apre il Conclave. I Cardinali americani non riescono ad arrivare per tempo. I dieci giorni a loro disposizione non sono sufficienti a causa della lentezza del trasporto via mare.
Eletto Pio XI, egli porta questo periodo d'attesa da 10 a 15 giorni e con il Motu Proprio Cum proxime accordando al Collegio Cardinalizio la facoltà di prorogare il termine per altri eventuali due o tre giorni (Pius XI, Motu Proprio Cum proxime..., n. I). Si arriva così ad un massimo di 18 giorni. Nella Costituzione non si fa alcun accenno a quali possano essere i motivi per i quali il Collegio potrebbe ulteriormente prorogare da 15 a giorni 18, trascorso tale tempo, è obbligatorio entrare in Conclave.

Alla morte di Pio XI, il 10 febbraio 1939, si aspetteranno per 18 giorni i Cardinali dal continente Americano fino ad effettuare l'ingresso in Conclave, la sera del 1 marzo del 1939 (diciannovesimo giorno dopo la morte). Per la prima volta erano presenti tutti i Cardinali viventi in numero di 63.
Alla morte di Pio XII, il 9 ottobre 1958, si attenderanno quindici giorni, ed il sedicesimo giorno, il 25 ottobre, inizierà il Conclave. Morto Giovanni XXIII, il 3 giugno 1963, si attenderanno quindici giorni, quindi la sera del 19 giugno, sedicesimo giorno dalla morte, in Conclave entrano gli ottanta Cardinali. Il 6 agosto 1978 muore Paolo VI e, il pomeriggio di venerdì 25 agosto centoundici Cardinali entrano in Conclave, dopo aver atteso per diciotto giorni gli assenti (diciannovesimo giorno dalla morte). Giovanni Paolo I muore tra le 23.00 del 28 settembre 1978, e le 3.00 del giorno successivo; l'ingresso in Conclave avverrà sabato 14 ottobre (sedicesimo giorno), dopo aver atteso quindici giorni interi (avvalorando la tesi della morte certificata dal Medico alle ore 23.00).

Giovanni Paolo II, confermando il disposto di Paolo VI, prevede da 15 giorni minimi di attesa ad un massimo di 20 giorni, poiché entro il ventunesimo si deve procedere all'ingresso. La ratio legis della norma è la difesa del diritto di voto dei Cardinali elettori.
La Congregazione preparatoria, secondo le proprie facoltà di cui al n. 13/i della UDG, dovrà fissare il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni di voto. Se non vi sono motivi gravi valutati dalla maggioranza dei Cardinali presenti in Congregazione preparatoria che impediscano di iniziare il Conclave, il sedicesimo giorno nel pomeriggio si dovrà procedere all'elezione. In Congregazione dovrà essere disposto anche in questo caso il giorno e l'ora dell'ingresso. Questo perché in Congregazione, al momento di confermare per il sedicesimo giorno l'inizio del Conclave, qualche Cardinale potrebbe manifestare alcune possibili cause gravi che, se accolte dal Collegio, porterebbero a protrarre l'ingresso. Se il Collegio Cardinalizio valuta nella Congregatio generalis la reale esistenza di una causa grave, sarà possibile attendere fino ad un massimo di venti giorni dal momento in cui la Sede è vacante. Il ventunesimo giorno, pur permanendo la causa grave accertata o sorgendone altre degne di menzione, anche se gravi, si dovrà procedere all'elezione. Il testo letteralmente prevede si graves obstant causae, non più di venti giorni d'attesa ma nulla dispone si gravissimae obstant causae.

In questo caso limite è anzitutto necessario che la Congregatio generalis voti, ed approvi, una dichiarazione che riconosce la presenza di una gravissima causa che ostacola il procedere ordinario dell'elezione. Portiamo l'esempio limite di catastrofi naturali, che impediscano lo svolgimento regolare delle operazioni, o di altre cause ritenute gravissime. Questa situazione porta con sé un pericolo, ossia che il Conclave venga ritardato sine die, sia perché la causa gravissima permane, sia perché ne sono sopraggiunte altre. La gravità della situazione, la singolarità di questa dichiarazione, il peso e le conseguenze intrinseche, ci portano a considerare alcuni elementi, dai quali non si dovrebbe mai prescindere.
Non si deve mai approvare una dichiarazione di esistenza di gravissima causa ostacolante il Conclave senza che sia già indicato, nel medesimo documento, di quanti giorni ritardare l'inizio delle votazioni. Ciò significa che la sola dichiarazione generica di presenza di cause gravissime ostacolanti l'inizio dei lavori dell'elezione non può considerarsi valida per non procedere all'elezione. Non si devono porre delle clausole legate alla causa stessa, come ad esempio: "si attenderà fino a quando la grave causa verrà meno". Il trascorrere del tempo già porta a sminuire la gravità della causa dal momento in cui si è posta in essere. La dichiarazione potrebbe comportare il bisogno di modificare il luogo dell'elezione, oltre che la data di inizio.
Si rileva come in genere la UDG (cfr. nn. 13/i e 37) ha preferito parlare solamente di ad electionis negotium procedant, togliendo l'espressione in Conclave ingredi debeant. Probabilmente perché l'entrata in Conclave, con la nuova struttura non coincide più con la clausura secondo il modello attuato fino al Conclave di Giovanni Paolo II.

Il 22 febbraio 2013, con il motu proprio Normas nonnullas, Papa Benedetto XVI modifica il testo precedente. Oltre a quanto giù disposto da Giovanni Paolo II, si riconosce il diritto di procedere ai lavori dell'elezione, ai Cardinali elettori anche prima del termine previsto dei venti giorni interi di attesa dall'inizio della Sede vacante. Ciò sarà possibile unicamente si constat omnes Cardinales electores adesse (se consta della presenza di tutti i Cardinali elettori). Pertanto, l'eventuale assenza, di un solo Cardinale elettore, non permette di procedere all'elezione prima del tempo mimimo dei 15 giorni di attesa.

Qualora tutti i Cardinali elettori fossero presenti, durante le Congregationi generali, anche dette preparatorie, si potrà votare una mozione nella quale, dovendo stabilire il giorno dell'ingresso in Conclave, si proponga una data che anticipi i 15 giorni minimi di attesa degli assenti disposti dalla normativa. In tal caso però, essendo la decisione annoverabile tra le "cose di maggior importanza", il voto in Congregazione generale, non dovrà essere dato a voce, ma in forma segreta (cfr. UDG, n 10).