Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

35. L'esclusione dall'elezione attiva e/o passiva

35. VIGENTE: Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall’elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 e al n. 75 di questa Costituzione.

 

________________________

35. ABROGATA: Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall'elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 di questa Costituzione.

 

______________________________________________________________

 

Fonti

CLEMENS V, Const. Ap. Ne Romani..., § 4.
PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., § 29.
GREGORIUS XV, Const. Ap. Aeterni Patris..., § 22.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 29.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 34.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 35.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., n. 35.

BENEDICTUS XVI, Motu Proprio Normas nonnullas..., n. 35

 

Commento

Il testo più antico che ci parla del rapporto tra diritto di voto e censure lo troviamo con Clemente V che, nel Concilio di Vienna con la Const. Ap. Ne Romani al § 4, così dispone:
"...decretiamo che nessuno dei Cardinali, con il pretesto di qualsiasi scomunica, sospensione o interdetto, possa essere espulso dalla detta elezione, e gli altri diritti concernenti l'elezione, fino ad oggi emanati (pubblicati), dovranno perdurare pienamente nella loro forza".
Nel 1562 Pio IV amplia il testo tanto da raggiungere la massima e più significativa estensione.
Egli dispone che: "Affinché non sorga alcuna occasione di screzio o di scisma, ordiniamo e vogliamo che i Cardinali non possano in alcun modo essere esclusi dall'elezione del Pontefice, né attivamente, né passivamente, sotto pretesto di essere colpiti da censure o da scomuniche sopra indicate, o da altre quali che siano. Le quali scomuniche e censure sospendiamo e dichiariamo e vogliamo che siano sospese, al solo effetto dell'elezione, rimanendo, quanto al resto, in tutto il loro vigore. E dichiariamo che le stesse scomuniche e censure colpiscano soltanto il delinquente e non coloro che trattino con esso durante il Conclave" (Pius IV, Const. Ap. In eligenis..., § 29).
Il testo attuale rimuove tutta l'elencazione concernente le diverse tipologie delle pene ecclesiastiche. Probabilmente si ritiene più utile parlare di sanzioni in modo generico affinché tutte le fattispecie vi siano comprese.
I soggetti della norma sono i soli Cardinales electores, vengono così esclusi da questo particolare status i Cardinali che, secondo quanto disposto al n. 33 della UDG, non hanno lo ius eligendi attivo. Ciò che si vuole evitare nei loro confronti è l'esclusione sia dall'elezione da parte di un'autorità della Chiesa, sia da parte di un'autorità civile.
Per quanto concerne le azioni da parte di un'autorità ecclesiastica, il Legislatore ha già chiaramente stabilito inefficaci i motivi e/o pretesti quali scomuniche, sospensioni, interdetti volti a privare un Cardinale elettore dello ius eligendi attivo.
Più difficile è l'applicazione della presente disposizione nei riguardi delle possibili azioni dell'autorità civile, volte ad escludere uno o più elettori dalle operazioni di voto. Tutti i Cardinali, per esercitare lo ius eligendi attivo, dovrebbero avere l'opportunità di raggiungere il luogo dell'elezione. Si riscontrano diversi atti giuridici che l'autorità civile potrebbe compiere per impedire ad un Cardinale di esercitare il proprio diritto di voto.
I rapporti tra l'Italia e la Santa Sede sono regolati dai Patti Lateranensi del 1929. L'Italia nel Trattato si obbliga nella forma del trattato internazionale. L'Art. 21 riguarda in particolare quanto concerne la Sede Vacante e il Conclave:

"... Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attrraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi.

L'Italia cura che nel suo territorio all'intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano, nonché per i Concili presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi" (Inter Sanctam Sedem et Italiae Regnum Conventiones. Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, Art. 21, in AAS 21 (1929), p. 219).

Altresì non porrà impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi: reclusione, arresto, carcerazione preventiva, fermo di polizia, misure di sicurezza personale, misure di polizia.
Più variegata è la situazione degli altri Stati circa il diritto riconosciuto ai Cardinali di ricevere il visto per lasciare il proprio Paese e recarsi nella Città del Vaticano per attendere ai lavori dell'elezione.
Gli ultimi casi di diniego da parte dell'autorità civile ad un Cardinale di Santa Romana Chiesa di recarsi a Roma per il Conclave risalgono all'elezione di Giovanni XXIII. Il Governo Ungherese rifiutò al Card. Josep Mindszenty il salvacondotto per recarsi in Vaticano. Nelle medesimi condizioni si trovò l'arcivescovo di Zagabria, Alojzije Stepinac, creato Cardinale nel 1953 senza poter mai ricevere la berretta, né partecipare all'elezione di Giovanni XXIII, poiché impeditogli dal Governo Jugoslavo .

 

Pertanto secondo la normativa vigente i Cardinali che a norma del n. 33 della UDG possiedono il diritto di voto attivo lo perdono in tre casi:

1) Se canonicamente deposti o abbiano rinunciato, col consenso del Romano pontefice alla dignità cardinalizia (cfr UDG, n. 36).

 

2) Qualora non adempiano all'obbligo di entrare e rimanere entro il territorio della Città del Vaticano per attendere ai lavori dell'elezione. Oppure se in seguito, dopo che essa sia cominciata, si rifiutassero di rimanere per adempiere al loro ufficio, senza manifesta ragione (cfr. UDG, n. 40).

 

3) Allorquando un Cardinale elettore, presente in Conclave, nel 35° scrutinio (o 34° scrutinio se non si votò il giorno dell'ingresso in Conclave) e nei successivi possieda il diritto di voto "passivo" (cioé sia uno degli unici due candidati ad essere votati in tali scrutini). Quest'utima precisazione è stata disposta il 22 febbraio 2013 con il motu proprio Normas nonnullas di Benedetto XVI.