Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

33. Il diritto di voto attivo

33. Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o prima del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l'80° anno di età. Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi. È assolutamente escluso il diritto di elezione attiva da parte di qualsiasi altra dignità ecclesiastica o l'intervento di potestà laica di qualsivoglia grado o ordine.

 

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Fonti

NICOLAUS II, Const. Ap. In nomine Domini..., § 1.
ALEXANDER III, Const. Ap. Licet de vitanda...
PIUS IX, Const. Ap. In hac sublimi..., § Quamobrem Nostrorum...
PIUS IX, Const. Ap. Consulturi..., § In priore Constitutione...
LEO XIII Const. Ap. Praedecessores Nostri...., §§ 2, 6.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 27, (32).
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 32.

PAULUS VI, Motu Proprio Ingravescentem aetatem..., II, n. 2.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 33.

Cfr.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Universi Dominici Gregis..., nn. 7, 9, 36.

Commento

Si conferma la disposizione di Paolo VI nel riservare il diritto di voto attivo ai soli Cardinali non ottantenni (cfr. RPE, n. 33). Mentre per diversi secoli i Vescovi della Chiesa Romana furono eletti dal clero e dal popolo dell'Urbe, nel 1059 Nicolò II, con la Bolla In nomine Domini, affida ai soli Cardinali Vescovi l'elezione papale, lasciando al clero e al popolo la partecipazione mediante acclamazione. Così si dispone:
"... appoggiati dall'autorità dei nostri predecessori e a quella di altri santi Padri, decretiamo ed ordiniamo che, alla morte del Pontefice di questa Romana Chiesa Universale, prima i Cardinali Vescovi insieme e con diligenza discutano intorno all'elezione, poi consultino i Cardinali Chierici di Cristo; e così il resto del clero e il popolo intervengano per dare il loro consenso alla nuova elezione ..." (Nicolaus II, Const. Ap. In nomine Domini..., § 1).
Nel 1179 Alessandro III, nel Concilio Lateranense III, mentre dispone il quorum necessario per avere l'elezione, afferma la competenza esclusiva del Collegio Cardinalizio per l'elezione del suo successore. Da allora fino ad oggi, il Collegio Cardinalizio ha provveduto all'elezione del Romano Pontefice.
Durante il Concilio Vaticano II vi furono voci sulla possibilità di concedere il voto ai rappresentanti dell'episcopato sparsi per il mondo, anziché al Collegio Cardinalizio. Altresì si discuteva sulla possibilità di far partecipare anche dei laici all'elezione. Molte di queste idee confluirono nell'acceso dibattito sul progetto della Lex Ecclesiae Fundamentalis, che avrebbe dovuto recepire molte di queste proposte. Si suggeriva la creazione di un organo collegiale integrato di Vescovi eletti rappresentativamente dall'episcopato cattolico.
Paolo VI, in un'allocuzione nel Concistoro Segreto del 5 marzo 1973 così si pronunciò:
"Ci chiediamo se non convenga prendere in considerazione la possibilità di associare al Sacro Collegio dei Cardinali, nell'importante funzione di elezione del Papa, coloro che il Sinodo dei Vescovi, emanazione dell'episcopato mondiale, ha eletto come suoi rappresentanti, e componenti il Consiglio della Segreteria Generale dello stesso Sinodo, non esclusi quelli che vengono designati dallo stesso Romano Pontefice".
Altresì nel discorso al Consiglio del Sinodo del 24 marzo 1973 manifesta nuovamente il suo pensiero: la possibilità in un futuro di allargare il Collegio elettorale alla Segreteria Permanente del Sinodo durante munere. Ma la riflessione si conclude quando Paolo VI, legiferando sull'elezione del Pontefice, conferma i soli Cardinali come fruitori dello ius eligendi attivo escludendo l'ipotesi avanzata riguardante la partecipazione dei membri della Segreteria del Sinodo. Probabilmente perché il Collegio Cardinalizio aveva ormai assunto il volto di un coetus di autorevoli membri del Collegio dei Vescovi, e come tali, sacramentalmente associati alle funzioni Episcopali proprie del Romano Pontefice.
Come già ricordato, il diritto di eleggere il Romano Pontefice, riservato in modo esclusivo ai Cardinali, è attestabile già sotto il pontificato di Nicolò II, con il Decreto del Sinodo Lateranense da lui celebrato nell'aprile del 1059. Ancora oggi, in forza del can. 349 del CIC-1983, si dichiara come principale funzione dei Cardinali, a livello di Chiesa universale, l'atto elettivo del Romano Pontefice, che essi sono chiamati a compiere quando la Sede Apostolica si rende vacante.
Viene confermata quasi totalmente la disposizione data da Paolo VI con il Motu Proprio Ingravescentem aetatem, in cui si stabiliva la privazione del diritto di eleggere il Romano Pontefice per coloro che avessero superato l'ottantesimo anno d'età (cfr. Paulus VI, Motu Proprio Ingravescentem aetatem..., II, n. 2).
L'applicazione di questa norma poteva comportare l'esclusione di alcuni elettori durante il Conclave, se in quei giorni avessero compiuto l'ottantesimo anno di vita.
Con il n. 33 della UDG, si stabilisce la conservazione del diritto di voto per coloro che compiranno l'ottantesimo anno di vita durante la Sede vacante: a partire dal giorno dopo la morte del Romano Pontefice o dal primo giorno quo Sedes Apostolica vacaverit. Ciò significa che, chiunque raggiunga l'ottantesimo anno di vita prima che la Sede si renda vacante perde il diritto di voto attivo; chi, al contrario, compie ottant'anni il giorno stesso o i giorni successivi a quello della vacanza della Sede Apostolica, in forza di questa norma, mantiene il diritto di eleggere il Romano Pontefice.
La modifica suddetta si è resa probabilmente necessaria dal momento che il computo dell'età in relazione alla data d'ingresso in Conclave secondo quanto disposto dalla RPE al n. 33 essendo quest'ultima mutevole, comportava il rischio di privare uno o più Cardinali del diritto di voto attivo a causa dello " slittamento" della data d'ingresso in Conclave deciso nella Congregatio generalis (cfr. RPE, n. 13/h).
Con il nuovo computo ogni Cardinale può, nel momento in cui si rende vacante la Sede, conoscere immediatamente se fruirà o meno del diritto di voto attivo. Inoltre, chi ha già compiuto gli ottanta anni d'età, non essendo più obbligato a partecipare alle Congregationes generales vel praeparatoriae, in forza di quanto disposto al n. 7, può valutare l'opportunità di recarsi a Roma e/o di partecipare ai lavori preparatori dell'elezione.
Si noti come il numero dei Cardinali è mutato lungo i secoli, e oggi il Collegio Cardinalizio non si identifica col Collegio elettorale. Non dobbiamo meravigliarci nel vedere superato ed aumentato il numero dei Cardinali che di volta in volta i Pontefici si sono proposti. La fissazione del numero massimo di Cardinali trova la sua ratio nella difesa della stabilità del Collegio, come ci testimoniano le disposizioni del Concilio di Basilea (cfr. Decretum Quoniam salus, sessio XXIII, § Cum summo pontifici sanctae Romanae ecclesiae..., 16 martii 1436).
Onorio II (1124-1130) fissa il numero a 28, nell'elezione di Nicolò III (1277) sono presenti solo 8 Cardinali. Nel 1331 se ne trovano 20, nel 1378 arriviamo a 23. Con lo scisma, ogni Papa sente il bisogno di creare Cardinali del proprio partito elevando così ulteriormente il numero del Collegio.
Il Concilio di Costanza interviene per porre un argine al numero eccessivo e superfluo di Cardinali sottolineando che essi sono cardini, su cui girano e si poggiano le porte della Chiesa universale, e come tali, per non svilire tale dignità con un numero eccessivo e superfluo di Cardinali, occorre che siano di numero massimo 24, più altri due dovuti a casi particolari. Leone X infrange la norma e nel 1517 crea ben 33 Cardinali in un solo atto: il Collegio sale pertanto a ben 65 Cardinali.
Paolo IV li eleva ulteriormente, e Sisto V con la Const. Ap. Religiosa fissa il tetto massimo di 70. Pio XII, nel 1946, con la promozione di 32 Cardinali, supera tale tetto, mentre Giovanni XXIII, in cinque momenti successivi, porta il Collegio rispettivamente a 74, 79, 85, 86 e infine ad 87 componenti. Paolo VI prosegue su questa strada e, con diversi provvedimenti, porta il Collegio a 103, 134, 145. Ma nel 1969 gli elettori scendono a 134.

Per la prima volta, Paolo VI dispone che lo ius eligendi attivo sia riservato a coloro che, pur appartenendo al Collegio Cardinalizio, non hanno ancora compiuto l'ottantesimo anno di età. Comunque il Collegio elettorale non dovrebbe superare il limite dei 120 votanti. Infatti Paolo VI dispose che gli aventi diritto di voto attivo non potevano superare il numero massimo di 120 mentre il Collegio Cardinalizio poteva essere formato da più di 120 Cardinali (compresi coloro che hanno già compiuto ottant'anni).
Rimane comunque ferma la facoltà del Pontefice di derogare alla norma che fissa il numero massimo di 120 elettori. Infatti ogni qual volta crea uno o più Cardinali aventi diritto di voto attivo in numero tale da superare il numero di 120 Cardinali elettori totali, de facto deroga a quanto dispone il n. 33 della UDG.