Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

23. Il governo della Città del Vaticano

23. Durante la Sede Vacante, tutto il potere civile del Sommo Pontefice, concernente il governo della Città del Vaticano, spetta al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia non potrà emanare decreti se non in caso di urgente necessità e per il solo tempo della vacanza della Santa Sede. Tali decreti saranno validi per il futuro solamente se il nuovo Pontefice li confermerà.

 

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Fonti

PIUS XI, Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, 7 Giugno 1929, n. 1, in AAS Supp. 1 (1929), p. 14.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 23.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 23.
IOANNES PAULUS II, Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, 26 Novembre 2000, Art. 1 § 2, in AAS Suppl. 1 (2000), p. 75.

 

Commento

Durante la vacanza della Sede, la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato della Città del Vaticano appartengono al Collegio Cardinalizio (nella precedente Costituzione si diceva al Sacro Collegio) ma con alcuni precisi limiti di esercizio. La legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 1929 era stata utilizzata per predisporre il testo legislativo di Pio XII che è stato mantenuto pressoché invariato. Così Pio XI disponeva nella legge fondamentale:
"Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
Durante la Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al Sacro Collegio, il quale dovrà emanare disposizioni legislative soltanto in caso di urgenza e da avere effetto non oltre la durata della vacanza, salvo che siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma delle sacre costituzioni" (Pio XI, Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano..., n. 1).
La presente disposizione è stata modificata il 26 novembre del 2000 da Giovanni Paolo II; questo il testo legislativo attualmente in vigore:
"1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
2. Durante il periodo di Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia potrà emanare disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma della legge canonica" (Giovanni Paolo II, Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano..., Art. 1).