Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

22. L'Elemosiniere del Pontefice

22. Anche l'Elemosiniere di Sua Santità continuerà nell'esercizio delle opere di carità, secondo i medesimi criteri usati mentre il Pontefice era in vita; e sarà alle dipendenze del Collegio dei Cardinali, fino all'elezione del nuovo Pontefice.

 

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Fonti

CLEMENS XII, Chirografo Avendo Noi..., n. 9.
CLEMENS XII, Const. Ap. Apostolatus Officium..., §§ 25, 26.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 21.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 22.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 22.

 

Commento

Attualmente l'Elemosineria è articolata in due sezioni. La prima è la Segreteria e il Servizio d'Amministrazione. La seconda è costituita dall'"Antico" Ufficio Benedizioni sorto nel 1893 e poi integrato nel 1917 nell'Elemosineria.
 - La Segreteria e il Servizio d'Amministrazione svolgono le attività caritative per conto del Romano Pontefice, esaminando ed accogliendo le domande dei questuanti. Provvedono inoltre al servizio di assistenza e di soccorso verso i poveri, usufruendo dei proventi ottenuti dalle offerte dei fedeli per le Benedizioni Apostoliche inviate.
 - La seconda sezione, costituita dall'ex Ufficio Benedizioni, è incaricata di inviare le Benedizioni Apostoliche per conto del Romano Pontefice.
L'Elemosiniere è il responsabile di entrambe le sezioni e dipende direttamente dal Sommo Pontefice, come disposto dall'Art. 193 della Const. Ap. Pastor bonus.
L'attestazione della figura dell'Elemosiniere la incontriamo per la prima volta il 3 Giugno 1208 allorché il Papa Innocenzo III destina una specifica somma di denaro all'Elemosiniere del Sommo Pontefice. L'importanza e l'urgenza della continuità delle attività caritative svolte per conto del Pontefice è attestata da Clemente XII, il quale lamenta che, nelle tre precedenti Sedi vacanti, l'ufficio di Elemosiniere come pure le elemosine da esso elargite, erano inopportunamente cessati (cfr. Clemente XII, Chirografo Avendo Noi..., n. 9). La conseguenza era la privazione dei fratelli più poveri di quel sollievo che l'Elemosineria elargiva. Sul piano storico tale situazione appare imputabile all'inefficienza dei Conservatori e dei Caporioni nell'elargire quanto veniva loro affidato durante la vacanza della Sede perché lo devolvessero alle famiglie povere.
Tale comportamento convinse Clemente XII a modificare il sistema. Infatti nel 1732 con la Const. Ap. Apostolatus Officium del 4 Ottobre 1732 e con il Chirografo Avendo Noi del 24 Dicembre 1732, dispose la non cessazione dell'ufficio dell'Elemosiniere durante il tempo della Sede vacante.

Così vi si legge al n. 9 del Chirografo Avendo Noi:

"E siccome avanti le tre prossime passate Sedi vacanti, attesochè cessavano e l'uffizio di elemosiniere e quell'elemosine che da lui distribuivansi in tempo di Sede piena, pareva molto conveniente l'assegnamento che davasi a ciascheduno de' caporioni per distribuirlo in tante porzioni di scudi cinque l'una a povere famiglie ne' loro rioni e l'altro ad ogni conservatore per lo stesso effetto, conforme si è anche praticato nelle dette ultime tre Sedi vacanti; così avendo noi colla nostra costituzione stabilmente provvisto al maggior sollievo dell'indigenza de' poveri col far continuare la carica di elemosiniere, per le mani del quale debbano distribuirsi l'elemosine in tutta la stessa considerabile quantità che sogliono somministrarsi, vivente il Pontefice, ed a cui potranno ricorrere le povere famiglie per quelle particolari contingenze ancora, per le quali da principio fu introdotta la suddetta distribuzione che doveva farsi dai conservatori e caporioni, proibiamo che in avvenire si daino ai suddetti conservatori e caporioni i mentovati denari".
In questo periodo, quindi, la seconda sezione sospende il suo servizio, mentre continua a svolgere le sue funzioni il Servizio d'Amministrazione e la Segreteria sotto la diretta responsabilità dell'Elemosiniere. Nella precedente legislazione, il controllo dell'operato dell'Elemosineria era delegato ipso iure al Cardinale Camerlengo, il quale era incaricato di emanare il mandato necessario all'Elemosiniere per poter operare.
Con l'attuale legislazione, l'Elemosiniere non sospende il suo operato e non dovrà attendere nessun mandato dal Camerlengo. Egli opererà come quando era in vita il Romano Pontefice restando alle dipendenze del Collegium Cardinalium.
L'Elemosiniere però, pur continuando nel suo ufficio, non avrà alcuna facoltà in quelle materie che, sede plena, non potevano essere trattate e/o compiute se non facto verbo cum SS.mo, vel ex Audientia SS.mi, vel vigore specialium et extraordinariarum facultatum che il Romano Pontefice gli soleva concedere. Nelle suddette materie potrà operare solo chiedendo e ricevendo espressamente dal Collegium Cardinalium la facoltà ogni qual volta risultasse necessaria.