Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

18. Le facoltà del Cardinale Penitenziere e dei suoi Officiali

18. Il Cardinale Penitenziere Maggiore ed i suoi Officiali, durante la Sede Vacante, potranno svolgere ciò che è stato stabilito dal mio predecessore Pio XI nella Costituzione apostolica Quae divinitus, del 25 marzo 1935, e da me stesso nella Costituzione apostolica Pastor Bonus.

 

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Fonti

PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., § 10.
PIUS XI, Const. Ap. Quae divinitus..., n. 25.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 16.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 17.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 18.

 

Commento

In questo numero si prende in esame il funzionamento del Tribunale della Penitenzieria Apostolica durante la vacanza della Sede Apostolica. Fin dal 1256 la Penitenzieria continua ad operare anche durante la vacanza della Sede.
Pio IV nel 1562, più specificatamente, dispone che:
"Il Penitenziere Maggiore poi ed i suoi officiali (durante la vacanza della Sede Apostolica) non possono trattare né spedire se non quelli affari soltanto che appartengono al foro della coscienza: degli altri non si occupino. E quindi si astengano assolutamente dal provvedere alle cause matrimoniali e alle altre dispense, assoluzioni, dichiarazioni, nonché a qualunque altra trattazione spettante comunque, in modo misto o separato, a quello che chiamano foro-fori.
Diversamente operando, tutte le disposizioni prese, così dal Camerlengo, come dal Penitenziere e dagli altri officiali ricordati sopra, anche se con licenza e per ordine di tutto il Sacro Collegio, siano irrite, nulle e prive di alcun obbligo od effetto per chicchessia. E i predetti siano inoltre tenuti, a suo tempo e a beneplacito del Pontefice, a rendere conto della loro usurpazione e disobbedienza, rimanendo nel loro pieno vigore i nostri decreti sulla riforma della suddetta Camera e della Penitenzieria Apostolica" (Pius IV, Cnst. Ap. In eligendis..., § 10).
Già ad opera di San Pio V e Benedetto XIV, il Tribunale della Penitenzieria Apostolica è così strutturato:
Il Cardinale Penitenziere Maggiore che, secondo quanto disposto dalla Quae divinitus, accentra in sé tutte le facoltà della Penitenzieria. Nell'esercizio di tali poteri egli è tenuto a trattare i vari casi in sede o di Segnatura o di Congresso, anche se al loro voto non è subordinato.
Il Reggente possiede una posizione molto simile a quella del Prelato Segretario delle Congregazioni della Curia Romana. Egli presiede il Congresso, salvo vi sia il Cardinale Penitenziere Maggiore, dirige l'ordinario lavoro del Tribunale e ha poteri ordinari per i provvedimenti non definitivi, mentre per i provvedimenti definitivi possiede solo quei poteri che il Cardinale Penitenziere Maggiore gli ha concesso per delega.
Vi sono poi cinque Prelati: il Teologo, il Canonista e i tre Consiglieri. Essi, congiunti con il Reggente, formano l'organismo di consulta del Cardinale Penitenziere Maggiore. Il Cardinale si avvale della loro opera specifica, secondo le loro rispettive competenze. Il Teologo, il Canonista e i tre Consiglieri possono essere consultati tanto in gruppo quanto singolarmente. In caso di assenza del Reggente, uno dei Prelati ne fa le veci. Vi sono infine alcuni Officiali che svolgono i compiti disciplinati dal Regolamento Generale della Curia Romana . Le competenze di questo Tribunale sono: risolvere tutte le questioni riguardanti il foro interno, con la potestà di concedere grazie, assoluzioni da peccati e da censure riservate alla Sede Apostolica, dispensare da impedimenti matrimoniali occulti e da irregolarità, giuramenti, ecc., concedere commutazioni di voti e di oneri derivanti da fondazioni pie e da ogni altro genere di obbligazioni, sanazioni di professioni religiose invalide, di collazioni invalide di uffici e benefici ecclesiastici e di matrimoni invalidi.
Spetta al Tribunale concedere condonazioni in favore di tutti i possessori di beni ecclesiastici usurpati, dirimere authentice i dubbi e le questioni pratiche di coscienza, giudicare in merito all'uso e alla concessione delle indulgenze, fatti però salvi i diritti propri della Congregazione per la Dottrina della Fede di esaminare tutto ciò che concerne la dottrina attorno ad esse.
Le cause ordinarie vengono esaminate dal Congresso. Esso è formato dal Reggente della Penitenzieria e da altri due officiali del tribunale. Abbiamo poi la Signatura S. Paenitentieriae Apostolicae, che si convoca per esaminare e decidere le pratiche di maggiore gravità che giungono al tribunale. La Signatura è presieduta dal Cardinale Penitenziere Maggiore alla presenza dei prelati del Dicastero.
Il Legislatore ha espressamente ribadito che la Const. Ap. Pastor bonus, e specialmente gli Art. 117-120, costituisce una sorta di legge quadro entro la quale si inseriscono le disposizioni della Const. Ap. Quae divinitus.
Il Cardinale Penitenziere Maggiore, in tempo di Sede Vacante, in virtù delle facoltà ricevute dalla Const. Ap. Quae divinitus, può concedere, per il foro interno, sia sacramentale sia non sacramentale, le assoluzioni, le dispense, le commutazioni, le sanzioni, i condoni e altre grazie, secondo quanto disposto all'Art. 118 della Const. Ap. Pastor bonus, che era solito accordare quando il Sommo Pontefice era in vita. Inoltre, per i casi gravi e indilazionabili che gli si presentassero in detto tempo, egli potrà risolvere anche quei casi che, sede plena, avrebbe dovuto decidere ex Audientia SS.mi. In questo ultimo caso ne renderà conto solo ed unicamente al nuovo Pontefice. Sulla base di quanto disposto al n. 14 della UDG si evince che il Cardinale Vicario per la Diocesi di Roma e il Cardinale Vicario per la Città del Vaticano, devono sottoporre al Collegio dei Cardinali ciò che avrebbe dovuto essere riferito al Sommo Pontefice.
Tale norma invece non riguarda direttamente il Penitenziere Maggiore che non deve dare spiegazioni sul suo operato al Collegio dei Cardinali, nemmeno per i casi gravi. Egli, in virtù del disposto del n. 12 della Const. Ap. Quae divinitus, è tenuto a rendere conto solo ed unicamente al futuro Sommo Pontefice.
La UDG autorizza inoltre il Cardinale Penitenziere a ricevere la corrispondenza e rispondere ad essa, anche durante il Conclave, purché sia inviata dalla Penitenzieria con il relativo sigillum, che confermi il contenuto strettamente riservato e destinato al Penitenziere Maggiore, come pure al contrario, dal Penitenziere alla Penitenzieria. Anche se al n. 44 della UDG potrebbe sembrare che la Congregatio particularis possa limitare tale diritto, ciò è da intendersi solo come facoltà di controllo dei sigilli e delle formalità richieste da tali relazioni epistolari fra il Penitenziere e la Penitenzieria, ma non in ordine a conoscerne o tanto meno a sindacarne il contenuto.
Si ricorda che l'eventuale provvisione del Cardinale Penitenziere Maggiore, in tempo di Sede Vacante, è disciplinata al 15 della UDG.