Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

16. Qualora sia vacante l'ufficio del Vicario Generale per la Diocesi di Roma

16. Se invece, in periodo di Sede Vacante, venisse a mancare il Vicario Generale per la Diocesi di Roma, il Vicegerente allora in carica eserciterà anche l'ufficio proprio del Cardinale Vicario, oltre alla giurisdizione ordinaria vicaria che gli è propria. Qualora manchi pure il Vicegerente, il Vescovo Ausiliare primo per nomina ne compirà le funzioni.

 

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Fonti

CLEMENS XII, Const. Ap. Apostolatus officium..., § 17.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 19.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 20.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 16.

PAULUS VI, Const Ap. Vicariae Potestatis..., n. 2 § 4.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Ecclesia in Urbe..., Art. 15 et Art. 16.

 

Commento

La prima attestazione di questa disposizione la troviamo con la Const. Ap. di Clemente XII, Apostolatus officium al § 17. Così recita il testo:
"E se il Vicario Generale, in spiritualibus, del Papa in quest'alma città e distretto, durante la vacanza della Sede, mancasse ai viventi, perché i fedeli della stessa città e distretto non abbiano per ciò a soffrire detrimento di sorta in tutto quello che riguarda le anime loro, concediamo in virtù della presente, ed accordiamo al Vicegerente del detto Vicario, finché durerà la vacanza della Sede, tutte e singole le facoltà, l'autorità e i poteri medesimi, che in qualunque modo competevano allo stesso Vicario per l'esercizio del suo ufficio, e che il Pontefice vivente, vacando il Vicariato, suole concedere al detto Vicegerente per un dato tempo, vale a dire fino alla nomina del nuovo Vicario".

La legge vigente dispone che nel caso si renda vacante l'ufficio di Vicario Generale per la Diocesi di Roma, il Collegio Cardinalizio non nomini un sostituto, ma le relative funzioni passino direttamente al Vice Gerente. Vi è qui un fenomeno di cumulazione di cariche, in quanto l'ufficio di Cardinale Vicario per la Diocesi di Roma, se si rendesse vacante, verrebbe cumulato con l'ufficio di Vice Gerente. Se poi si rendesse vacante pure l'ufficio di Vice Gerente, il Vescovo Ausiliare electione primus dovrebbe svolgere, oltre al proprio incarico di Vescovo Ausiliare, tutto ciò che era di competenza sia del Vicario Generale per la Diocesi di Roma, sia del Vice Gerente.
Il procedere per sostituzione cumulativa comporta però alcune difficoltà. Infatti se venisse a mancare la figura del Cardinale Vicario, il Vice Gerente dovrà svolgere due uffici contemporaneamente. Se poi si rendesse vacante altresì l'ufficio di Vice Gerente, si avrebbe un cumulo di competenze sul Vescovo Ausiliare più antico per nomina.
Anche l'ufficio di Vice Gerente non cessa nel tempo della vacanza della Sede Apostolica.
La nuova legislazione consegna in toto le facoltà dell'ufficio del Vicario Generale al Vice Gerente senza alcuna limitazione, come consegna in toto le facoltà dell'Ufficio del Vice Gerente al Vescovo Ausiliare più antico per nomina.
Quanto disposto nella Const. Ap. Vicariae Potestatis al n. 2, § 4 è stato riveduto nella riforma della legislazione interna del Vicariato di Roma, attuata da Giovanni Paolo II con gli Articoli 15 e 16 della Const. Ap. Ecclesia in Urbe.