Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

15. Qualora sia vacante l'ufficio del Camerlengo e/o del Penitenziere Maggiore

15. Qualora alla morte del Pontefice o prima dell'elezione del Successore siano vacanti l'ufficio del Camerlengo di Santa Romana Chiesa o del Penitenziere Maggiore, il Collegio dei Cardinali dovrà eleggere quanto prima il Cardinale o, se è il caso, i Cardinali, che ne terranno la carica fino all'elezione del nuovo Pontefice. In ognuno dei singoli casi citati, l'elezione avviene per mezzo di votazione segreta di tutti i Cardinali elettori presenti, mediante schede, che saranno distribuite e raccolte dai Cerimonieri e quindi aperte alla presenza del Camerlengo e dei tre Cardinali Assistenti, se si tratta di eleggere il Penitenziere Maggiore; oppure, dei suddetti tre Cardinali e del Segretario del Collegio dei Cardinali, se deve essere eletto il Camerlengo. Risulterà eletto e avrà ipso facto tutte le facoltà inerenti alla carica colui sul quale sarà confluita la maggioranza dei suffragi. Nel caso di parità di voti, sarà designato chi appartiene all'Ordine più elevato e, nello stesso Ordine, chi è stato creato Cardinale per primo. Fino a quando non sia eletto il Camerlengo, le sue funzioni sono esercitate dal Decano del Collegio o, in caso di sua assenza o di suo legittimo impedimento, dal Sottodecano o dal Cardinale più anziano secondo l'ordine consueto di precedenza, conformemente al n. 9 di questa Costituzione, il quale può prendere senza indugio le decisioni che le circostanze suggeriscono.

 

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Fonti

CLEMENS V, Const. Ap. Ne Romani..., § 1.
CLEMENS XII, Const. Ap. Apostolatus officium..., § 15.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 13.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 14.
IOANNES XXIII, Motu Proprio Summi Pontificis electio..., n. III.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 15.

 

Commento

La Const. Ap. Ne Romani del 1311 è il primo testo legislativo che impone al Collegio di provvedere, qualora si rendano vacanti, agli uffici: del Camerlengo, del Penitenziere Maggiore e degli altri Penitenzieri. Così Clemente V disponeva:
"Si provveda che, se il Camerlengo della stessa Chiesa o il Penitenziere Maggiore o altri dei Penitenzieri (l'ufficio dei quali non vogliamo che finisca a causa della morte dello stesso Pontefice), se succedesse che vengano meno per morte o per altri motivi in qualsiasi modo, il Collegio medesimo elegga altri durante il tempo di quella vacanza per supplire il numero di quelli che mancano o aumentarlo pure per quanto riguarda ai Penitenzieri (se questo sarà il parere unanime del collegio)" (Clemente V, Cost. Ap. Ne Romani..., § 1).
Ancora oggi, gli uffici di Camerlengo e di Penitenziere risultano talmente importanti da imporre, in caso di vacanza degli stessi, una loro celere provvisione canonica mediante elezione.
L'elezione di entrambi è da annoverarsi fra gli affari urgenti e particolarmente gravi; infatti si richiede l'intervento della Congregatio generalis e la decisione viene presa in forma segreta mediante scrutinio. In questo caso si parla di suffragia lata ope schedularum, richiedendosi tassativamente la forma segreta, mediante l'uso obbligatorio delle schede. Si escludono altre forme possibili di cui si è parlato al n. 10.
Secondo la nuova legislazione partecipano alla votazione per l'elezione del Cardinale Camerlengo come del Cardinale Penitenziere Maggiore solo i Cardinali elettori. L'introduzione nel testo della qualifica "elector" rispetto alla precedente legislazione di Paolo VI (cfr RPE, n. 15) ha sottolineato l'intenzione del Legislatore di voler riservare il diritto di elezione del Camerlengo e del Penitenziere Maggiore solo ai Padri Cardinali che, a norma del n. 33 della UDG, possiedono il diritto di elezione attivo del Romano Pontefice.
Consapevoli che l'ufficio di Camerlengo non può restare scoperto neppure per un breve tempo, è stato stabilito che, fino all'elezione del nuovo Camerlengo, le relative funzioni vengono esercitate dal Decano. Se quest'ultimo fosse assente o legittimamente impedito, la nuova normativa prevede altri sostituti, proprio per essere assolutamente certi che i doveri annessi all'ufficio di Camerlengo, di Penitenziere Maggiore e di Decano siano sempre svolti.
Quindi se il Decanus è assente, o legittimamente impedito o abbia già compiuto ottanta anni, lo sostituisce il Subdecanus. Se poi anche quest'ultimo, o per superati limiti di età (ad normam numeri 33), o altro legittimo impedimento non potesse ricoprire l'ufficio, agirà pro tempore il Cardinalis senior, secondo il consueto ordine di precedenza. Si riscontra l'intenzione di voler costituire il medesimo ordine di "successione" di cui al n. 9 della UDG (vedasi come al n. 52 della UDG, pur richiamandosi a questo principio, sarà escluso dalla "successione" il Subdecanus).
Sia il Camerlengo, sia il Penitenziere Maggiore, eletti in tempo di Sede Vacante, resteranno in carica fino all'elezione del nuovo Pontefice (usque ad electionem novi Pontificis).
Incontriamo per la prima volta nel testo della UDG la figura del Secretarius Collegii Cardinalium, che è tradizionalmente il Segretario della Congregazione per i Vescovi, ed altresì segretario del Conclave (cfr. Secretarius Collegii Cardinalium o Secretarius conventi electivi in UDG, nn. 15, (41), (45), 46, (47), (48), 65, 70, 80, 87.