Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

14. Cessazione dei capi e dei membri dei Dicasteri

14. A norma dell'art. 6 della Costituzione apostolica Pastor Bonus, alla morte del Pontefice tutti i capi dei Dicasteri della Curia Romana, sia il Cardinale Segretario di Stato sia i Cardinali Prefetti sia i Presidenti Arcivescovi, come anche i membri dei medesimi Dicasteri cessano dall'esercizio del loro ufficio. Viene fatta eccezione per il Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il Penitenziere Maggiore, che continuano a svolgere gli affari ordinari, sottoponendo al Collegio dei Cardinali ciò che avrebbe dovuto essere riferito al Sommo Pontefice.

Allo stesso modo, conformemente alla Costituzione apostolica Vicariae Potestatis (n. 2 §1), il Cardinale Vicario Generale per la diocesi di Roma non cessa dal suo ufficio durante la vacanza della Sede Apostolica e, parimenti, non cessa per la sua giurisdizione il Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana e Vicario Generale per la Città del Vaticano.

 

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Fonti

CLEMENS V, Const. Ap. Ne Romani..., § 1.
PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., §§ 9, 10.
CLEMENS XII, Const. Ap. Apostolatus officium..., § 15.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., nn. 12, 18.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., nn. 13, 19.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 14.

PAULUS VI, Const. Ap. Vicariae Potestatis..., n 2 § 1.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Pastor bonus..., Art. 6.

IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Ecclesia in Urbe..., Art. 13.

 

Commento

Quanto disposto dal n. 14 è in piena armonia con l'Art. 6 della Const. Ap. Pastor bonus del 28 Giugno 1988. L'Art. 6 dispone che "alla morte del Sommo Pontefice, tutti i Capi dei Dicasteri e i Membri decadono dall'incarico…". Cessano dal proprio ufficio tutti i capi dei Dicasteri della Curia Romana, sia il Cardinale Segretario di Stato, sia i Cardinali Prefetti, sia i Presidenti Arcivescovi, come anche i membri dei medesimi Dicasteri. Per Membri proprie dicti a norma dell'Art. 3 § 3 della Pastor bonus sono da intendersi i Cardinali ed i Vescovi che compongono il Dicastero. La medesima Pastor bonus dichiara inoltre ai nn. 5 e 6 della parte introduttiva che le norme ivi disposte debbano essere armonizzate con tutta la disciplina canonica.

I Dicasteri sono:

 

La SEGRETERIA di STATO

Decadono dall'ufficio sia il Segretario di Stato che i Membri. Sono esclusi il Sostituto della Segreteria di Stato e il Segretario per i Rapporti con gli Stati che restano a capo rispettivamente della:

- I Sezione Affari generali

- II Sezione Rapporti con gli Stati.

 

Le CONGREGAZIONI

Decadono dall'ufficio i relativi Prefetti delle Congregazioni e i loro Membri. Esse sono:

- Congregazione per la Dottrina della Fede

- Congregazione per le Chiese Orientali

- Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

- Congregazione delle Cause dei Santi

- Congregazione per i Vescovi

- Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli

- Congregazione per il Clero

- Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica

- Congregazione per l'Educazione Cattolica (dei Seminari e degli Istituti di Studi)

 

I TRIBUNALI APOSTOLICI

Nel caso dei Tribunali, i suoi Membri non decadono.

  • La Penitenzieria Apostolica: il Penitenziere Maggiore non decade dal suo ufficio.

  • Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica continua a funzionare secondo il disposto del n. 26 della UDG.

  • La Rota Romana continua a funzionare secondo il disposto del n. 26 della UDG

    .

I PONTIFICI CONSIGLI

Decadono dall'ufficio i relativi Presidenti e i loro Membri.

- Pontificio consiglio per i laici,

- Pontificio consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani,

- Pontificio consiglio della famiglia,

- Pontificio consiglio della giustizia e della pace,

- Pontificio consiglio "Cor Unum",

- Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti,

- Pontificio consiglio della pastorale per gli operatori sanitari,

- Pontificio consiglio per i testi legislativi,

- Pontificio consiglio per il dialogo inter-religioso,

- Pontificio consiglio della cultura,

- Pontificio consiglio delle comunicazioni sociali

- Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione.

 

Gli UFFICI

- La Camera Apostolica: svolge la sua normale attività soprattutto in tempo di Sede Vacante.

- L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica:

  - Sezione Ordinaria

  - Sezione Straordinaria,

è presieduta da un Cardinale, che decade dall'ufficio unitamente al gruppo dei Cardinali che lo assistevano. Nella vacanza della Sede rimane invece in carica il Segretario.

- La Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede: sia il Cardinale Presidente che i Cardinali assistenti decadono dall'ufficio, rimane in servizio il Segretario e il Ragioniere Generale.

 

Occorre anche precisare che non decadono i titolari sia della Prefettura della Casa Pontificia sia dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.

Possiamo rilevare che la nuova normativa ha profondamente innovato questa materia prevedendo l'ampliamento dei soggetti che cessano dall'ufficio. In effetti vengono meno coloro che reggono, dirigono e rappresentano il Dicastero. Per Membra Congregationis si devono intendere a norma dell'Art. 3 § 3 della Const. Ap. Pastor bonus, i soli Cardinali e Vescovi della Congregazione.

Nella vacanza il governo ordinario rimane così affidato alla figura del Segretario, la cui funzione è di aiutare il Prefetto o il Presidente nel dirigere le persone e nel trattare gli affari del Dicastero.

La norma vigente, rispetto alla precedente di Paolo VI è stata ampliata (cfr RPE, n. 14). Oltre al Camerlengo di Santa Romana Chiesa, il Penitenziere Maggiore, il Cardinale Vicario generale per la Diocesi di Roma (e l'Elemosiniere) non decade dall'ufficio suo proprio anche il Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana e Vicario generale per la Città del Vaticano.

Come abbiamo accennato nel caso specifico del Camerlengo, egli svolge le sue funzioni a norma delle disposizioni della UDG con particolare riferimento ai numeri 7, 11, 13/c, 14, 15, 17, 19, 28, 30, 43, 46, 48, 51, 55, 71, 75.

Il Penitenziere Maggiore svolge il suo servizio per i fedeli sia di Rito Latino sia di Rito Orientale. Il suo potere non è vincolato dalle proposte del Reggente, neanche dal parere degli Ufficiali, ai quali è comunque tenuto a chiederlo. I Prelati del Dicastero, riuniti sotto la presidenza del Cardinale Penitenziere Maggiore, permangono nell'ufficio, anche in tempo di Sede Vacante, come disposto fin dal Concilio di Vienna . La provvisione canonica dell'ufficio di Penitenziere Maggiore, se dovesse avvenire durante la Vacanza della Sede, sarà disciplinata a norma del n. 15 della UDG. Le facoltà proprie del Penitenziere e della Penitenzieria sono indicate al n. 18 e n. 44 della UDG.

Il Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana, carica a cui è altresì annesso l'Ufficio di Vicario generale per la Città del Vaticano, in considerazione di ciò che questa duplice funzione comporta, è stato annoverato tra quanti non decadono dall'ufficio in tempo di Sede Vacante. Tali cariche erano distinte nella Const. Ap. Vicariae Potestatis del 6 Gennaio 1977. A seguito del Chirografo del 14 Gennaio 1991 le due cariche sono state unite in un unico soggetto (come poi recepito nella Const. Ap. Ecclesia in Urbe del 1 Gennaio 1998).

In considerazione del ruolo chiave che il Cardinale Vicario per la Diocesi di Roma svolge, viene anch'egli annoverato fra quanti non decadono dal proprio ufficio, come dispone e conferma la Const. Ap. Ecclesia in Urbe all'Art. 13: "Il Cardinale Vicario non cessa dal suo ufficio nella vacanza della Sede Apostolica". Essa ricalca la disposizione n. 2 § 1 della precedente Const. Ap. Vicariae Potestatis.

La Constitutio prevede altresì chi debba reggere ad interim il suo ufficio, allorquando esso si rendesse vacante . Al Cardinale Vicario per la Diocesi di Roma è dato l'incarico di annunciare la morte del Sommo Pontefice al popolo Romano. Inoltre a lui è riconosciuta la facoltà - sub auctoritate Cardinalium Collegii - di mettersi in contatto, nei casi più gravi ed urgenti, con il suo ufficio, anche durante i lavori dell'elezione.