Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

10. Il voto nelle Congregazioni

10. Il voto nelle Congregazioni dei Cardinali, quando si tratta di cose di maggiore importanza, non deve essere dato a voce, ma in forma segreta.

 

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Fonti

PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., § 6.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 8.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 9.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 10.

 

Commenti

La legislazione, in proposito, non ha subito alcuna modifica rispetto alla precedente di Paolo VI (cfr. RPE, n. 10). La forma segreta favorisce una maggior libertà di espressione per gli elettori, ma se si parla de rebus maioris momenti queste vengono sempre attribuite alle Congregationes generales. Quindi nelle Congregationes particulares difficilmente si adotterà la forma segreta, mentre nelle Congregationes generales si può avere sia la forma orale sia quella segreta.
Sovente potrebbero esservi negozi che, pur non essendo trattati dalla Congregatio particularis, hanno un'importanza relativa, se comparati ad altri sui quali l'assemblea stia lavorando o decidendo. In questi casi la forma orale potrà velocizzare le operazioni, soprattutto quando si richieda la maggioranza per pluralitatem.
Per res maioris momenti intendiamo: i negozi che sono espressamente definiti tali dalla UDG (Ad esempio, la provvisione dell'ufficio di Camerlengo o di Penitenziere ), quelle decisioni che possono toccare, anche in parte, lo status personarum e tutte quelle situazioni che possano essere ritenute equivalenti a quelle tassativamente codificate. Nei suddetti casi sarà richiesto il voto dato non ore sed secreto.
La forma segreta può essere scritta, informatico-elettronica, o altra. Il sistema informatico-elettronico porta significativi vantaggi, quali ad esempio la velocità con cui si può esprimere il proprio voto, la non necessità di spostarsi rispetto al posto assegnato in assemblea e la possibilità di conoscere i risultati della votazione in tempi quasi immediati.