Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

 

4. Le leggi emanate dai Romani Pontefici

4. Durante la vacanza della Sede Apostolica, le leggi emanate dai Romani Pontefici in nessun modo possono essere corrette o modificate, né si può aggiungere o detrarre qualche cosa o dispensare sia pure da una parte di esse, soprattutto per quanto riguarda l'ordinamento dell'elezione del Sommo Pontefice. Anzi, se accadesse eventualmente che sia fatto o tentato qualcosa contro questa prescrizione, con la mia suprema autorità lo dichiaro nullo e irrito.

 

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Fonti

CLEMENS V, Const. Ap. Ne Romani...
GREGORIUS XV, Const. Ap. Aeterni Patris..., § 20.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 3.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 3.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 4.

 

Commento

Si utilizzano diversi verbi, apparentemente ripetitivi, per indicare chiaramente, e in tutte le fattispecie possibili, il divieto posto, quasi come un superlativo, nei confronti di qualsivoglia modifica di leggi.

Si fa divieto di corrigere, immutare, detrahere et addere sul piano legislativo, mentre sul piano esecutivo si fa divieto di dispensare.

  • Corrigere: può intendersi come abrogazione totale, deroga parziale, mero mutamento.

  • Immutare: altrimenti detto, le modifiche o cambiamenti sono sempre riconducibili nell'alveo delle correzioni.

  • Detrahere: la soppressione si riconduce ad una forma d'abrogazione o di deroga.

  • Addere: comporta comunque una correzione o un cambiamento anche se è per aggiunta, oppure un'interpretazione estensiva o una nova lex.

I casi suddetti riguardano la sfera legislativa. Per quanto concerne l'ambito amministrativo o esecutivo, il testo vieta l'istituto della dispensa. È importante rilevare come questo divieto deve essere ritenuto più forte, se posto in relazione con quanto sopra detto. L'istituto della dispensa, eliminando per una fattispecie la legge, può minare in modo radicale tutto l'impianto normativo della UDG.

Siamo innanzi ad una legge irritante, poiché dichiara espressamente la nullità dell'atto fatto contra legem. Ciò significa che sia l'ignoranza sia l'errore su dette disposizioni non impediscono il raggiungimento dell'effetto, che rende nullo l'atto posto contro la suddetta norma. Come tutte le leggi, anche se irritanti, nel dubbio di diritto non obbligano.

L'istituto della dispensa rimane invariato per le materie che non riguardano quanto direttamente disciplinato dalla Constitutio et specialiter negotium electionis Romani Pontificis. Non sono più dispensabili quelle materie nelle quali è richiesto l'intervento del Pontefice ex Audientia SS.mi. e, in genere, tutte le dispense riservate alla Sede Apostolica, che ordinariamente i responsabili di Dicastero sottopongono al giudizio del Pontefice.