Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

 

3. I diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana

3. Inoltre stabilisco che il Collegio Cardinalizio non possa in alcun modo disporre circa i diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana, ed ancor meno lasciar cadere, direttamente o indirettamente, alcunché di essi, sia pure al fine di comporre dissidi o di perseguire azioni perpetrate contro i medesimi diritti dopo la morte o la valida rinuncia del Pontefice. Sia cura di tutti i Cardinali tutelare questi diritti.

 

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Fonti

LEO XIII, Const. Ap. Praedecessores Nostri..., § 4.
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n. 2.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 2.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 3.

 

Commento

La omissione nel testo attuale, dell'attributo Sacrum al Collegium Cardinalium, rispetto al precedente testo normativo di Paolo VI (cfr. RPE, n. 3) è una semplice scelta stilistica. La sacralità del Collegio dei Cardinali è riconosciuta in particolare da Paolo VI. Egli nell'esercizio del suo magistero ribadì che "la funzione del Sacro Collegio è veramente sacra ed ecclesiale perché impegnata nella collaborazione al Sommo Pontefice nel governo della Chiesa Universale" (Paolo VI, Conferimento delle insegne cardinalizie e dei titoli ai nuovi Cardinali, 28 giugno 1967, in Insegnamenti di Paolo VI, 5 (1967), p. 340).
L'aggettivo Sacrum nella UDG lo troviamo attribuito eccezionalmente al Collegio. Sono solo tre i casi in cui il Legislatore lo utilizza: al n. 9: "... Decanus Sacri Collegii", al n. 11: "... sententiam Sacri Collegii", e infine al n. 15: "... in Sacrum Collegium".
Si vede nella terminologia legislativa l'uso di due terminologie equivalenti Collegium Cardinalium e, anche se raramente, Sacrum Collegium. Non si utilizza più l'espressione Sacrum Collegium Cardinalium.
In questo testo legislativo si richiamano, per la prima volta dall'inizio del documento, due delle tre ipotesi mediante le quali potremmo avere la Vacanza della Sede. Il Romano Pontefice perde l'ufficio per tre cause: la morte, la valida rinuncia e la deficienza psichica.

1) La morte del Pontefice. Pontificis obitus è la causa che storicamente si è maggiormente verificata. La Constitutio dedica tutto il capitolo V per disciplinare le esequie del Pontefice.

2) La rinuncia del Pontefice. In ordine al caso di renuntiatio, fino ad oggi nella storia della Chiesa quattro furono i Pontefici che rinunciarono validamente al ministero petrino: Benedetto IX (1 Maggio 1045), Celestino V (13 dicembre 1294), Gregorio XII (4 Luglio 1415) e Benedetto XVI (Rinuncia manifestata l'11 febbraio 2013 dichiarando la conclusione del suo ministero petrino il 28 febbraio 2013 alle ore 20:00). A questa specifica possibilità il Legislatore dedica tutto il n. 77 della UDG al quale si rimanda sia per il testo legislativo, sia per il commento.

Il disposto normativo termina investendo i Cardinali tutti del dovere di difendere e tutelare i diritti della Sede Apostolica (iura Apostolicae Sedis). Per Sede Apostolica o Santa Sede si intende generalmente secondo l'uso del CIC-1983 dove si dichiara che "con il nome di Sede Apostolica o Santa Sede si intendono nel codice non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia Romana" (CIC-1983, can. 361).