Const. Ap.

Universi Dominici Gregis

de Sede Apostolica vacante

deque Romani Pontificis electione

 

Introduzione

PARTE PRIMA

LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA

Cap. I: POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (1 - 6)

Cap. II: LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (7 - 13)

Cap. III: CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE (14 - 23)

Cap. IV: FACOLTÀ DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA (24 - 26)

Cap. V: LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE (27 - 32)

 

PARTE SECONDA

L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Cap. I: GLI ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE (33 - 40)

Cap. II: IL LUOGO DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO (41 - 48)

Cap. III: L'INIZIO DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE (49 - 54)

Cap. IV: OSSERVANZA DEL SEGRETO SU TUTTO CIÒ CHE ATTIENE ALL'ELEZIONE (55 - 61)

Cap. V: LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE (62 - 77)

Cap. VI: CIÒ CHE SI DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE (78 - 86)

Cap. VII: ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE (87 - 92)

Promulgazione

 

 

1. La potestà del Collegio dei Cardinali

1. Durante la vacanza della Sede Apostolica, il Collegio dei Cardinali non ha nessuna potestà o giurisdizione sulle questioni spettanti al Sommo Pontefice, mentre era in vita o nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio; tali questioni dovranno essere tutte ed esclusivamente riservate al futuro Pontefice. Dichiaro, pertanto, invalido e nullo qualsiasi atto di potestà o di giurisdizione spettante al Romano Pontefice mentre è in vita od è nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio, che il Collegio stesso dei Cardinali giudicasse di esercitare, se non entro i limiti espressamente consentiti in questa Costituzione.

 

______________________________________________________________

 

Fonti

PIUS IV, Const. Ap. In eligendis..., § 6.
CLEMENS XII, Const. Ap. Apostolatus Officium..., § 6.
CLEMENS V, Const. Ap. Ne Romani...
PIUS X, Const. Ap. Vacante Sede Apostolica..., n.1.
PIUS XII, Const. Ap. Vacantis Apostolicae Sedis..., n. 1.
PAULUS VI, Const. Ap. Romano Pontifici eligendo..., n. 2.

 

Commento

Il primo soggetto che ci viene presentato è il Collegio dei Cardinali di cui, peraltro, non si specifica la composizione. L'ovvio rimando è al Codex Iuris Canonici (CIC-1983). Infatti al can. 349 viene fornita la nozione di Collegio applicata in modo peculiare ai Cardinali ed una prima elencazione dei compiti propri sia collegiali che personali. "I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare; inoltre i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa Universale" (CIC-1983, can. 349).
Siamo di fronte ad un Collegio in senso stretto, dove ogni membro ha eguale rilevanza nel manifestare ed esercitare il proprio diritto. Fra i diversi organi collegiali strictu sensu questo è certamente il più rilevante per i compiti che espleta nel servizio alla Chiesa Universale.
L'atto collegiale più insigne ed esplicativo della parità dei membri è primariamente l'atto di elezione del Romano Pontefice.

In questo disposto n. 1 non si pone una restrizione della potestà o giurisdizione del Collegio Cardinalizio; infatti, servatis servandis, esso mantiene invariate le proprie facoltà. Viene piuttosto introdotto il divieto di esercitare funzioni spettanti al sommo Pontefice, fatta eccezione per quelle facoltà date expressis verbis in questa Costituzione.
Le leggi particolari ivi contenute fissano i limiti e i modi entro i quali il Collegio Cardinalizio a norma del can. 359 eserciterà la sua potestà. "Mentre la Sede Apostolica è vacante, il Collegio dei Cardinali ha nella Chiesa solamente quella potestà che gli è conferita nella legge peculiare" (CIC-1983, can. 359).