NORME VIGENTI:

 

Universi Dominici Gregis - 1996

Normas nonnullas - 2013

 

 

ALTRI DOCUMENTI:

 

Si Quis

In nomine Domini

Licet de vitanda

Ubi periculum

Ne Romani

Cum tam divino

In eligendis

Decet Romanum Pontificem

Aeterni Patris Filius

Avendo Noi

Vacantis Apostolicae Sedis

Summi Pontificis electio

Romano Pontifici eligendo

Constitutione Apostolica Universi

 

 

Cum tam divino

Giulio II, 1505

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L'elezione simoniaca del Papa è nulla, e l'eletto simoniacamente, sebbene con l'unanime consenso dei cardinali, è apostata, e deve aversi qual simoniaco ed eresiarca; esser privato di qualsiasi carica e di qualunque beneficio, come pure del posto cardinalizio, anteriormente da lui occupato, divenendo in perpetuo inabile a tutti questi onori, cariche ed emolumenti, con facoltà a qualunque cardinale di proclamarlo infetto da simoniaca tabe, nonché da vera e certa eresia.

Poiché dalla divina non meno che dalla umana legge, massime nelle cose spirituali, il delitto di simonia viene esecrabilmente condannato, soprattutto abominevole ed esiziale alla Chiesa universale addivenendo nella elezione del romano pontefice, vicario di Gesù Cristo Signor Nostro, Noi, che al governo della stessa Chiesa contro i nostri meriti e per volere di Dio siamo preposti, intendiamo, per quanto è da noi, con forza provvedere per l'avvenire a tale eventualità, attesa l'importanza delle cose e la gravità del pericolo. Onde col consiglio ed unanime assenso dei nostri fratelli, i cardinali di Santa Romana Chiesa, in virtù di questa nostra costituzione, da valere in perpetuo, con autorità apostolica, e nella pienezza dei poteri a noi concessi, stabiliamo, ordiniamo e decretiamo che se mai (ciò che Dio nella sua clemenza ed ineffabile bontà non permetta), dopo la morte nostra o dopo quella dei nostri successori nel governo della Chiesa universale, accadrà che per suggestione dell'inimico dell'uman genere, nonché per tendenza ed impulso di ambizione o di cupidigia, l'elezione del romano pontefice, per opera dell'eletto, ovvero per quella di alcuno o di alcuni componenti il Sacro Collegio dei cardinali in qualunque modo votando, abbia luogo e si compia simoniacamente, dando, promettendo o riscuotendo danaro, beni di ogni sorta, castelli, cariche, benefici, facendo dei compromessi o contraendo delle obbligazioni, direttamente o per mezzo di altro o di altri quali che siano,. ed in qualunque modo avvenga l'elezione, col consenso di due terzi, od anche con l'unanimità del Sacro Collegio, ovvero per acclamazione e senza alcuno scrutinio; in tal caso non solamente l'elezione o acclamazione così compiutasi deve aversi come nulla e non conferire all'eletto o acclamato con tali mezzi facoltà alcuna di governare, ma qualsiasi cardinale intervenuto al Conclave abbia diritto di apporre e di eccepire contro siffatto eletto od acclamato la taccia di simonia, indubbiamente e veramente eretico dichiarandolo, per modo che da nessuno possa venire per pontefice romano riconosciuto. Che anzi lo stesso eletto in siffatta maniera resti ipso fatto e senza altra dichiarazione esautorato del posto cardinalizio che precedentemente occupava, e di qualunque altra dignità, delle chiese cattedrali, metropolitane, patriarcali, delle abbazie e di qualunque altro beneficio e pensione che riteneva quale titolo o commenda, o sotto qualunque altra forma e ragione. Non eletto apostolico, ma apostatico si proclami e come simoniaco ed eresiarca sia dichiarato inabile a tutti quei benefici e dignità.

 

L'elezione simoniaca del papa non può essere convalidata dall'intronizzazione, dal tempo, dall'adorazione e dall'obbedienza dei cardinali.

 

Né tale simoniaca elezione possa mai essere convalidata dalla susseguente intronizzazione, o dal volgere del tempo, e nemmeno dall'adorazione e dall'obbedienza prestata dall'intero Collegio dei cardinali.

 

E' data facoltà a tutti i cardinali, al clero, al popolo romano e a tutti gli officiali di disobbedire impunemente al papa eletto simoniacamente.

E' concesso a tutti e singoli i cardinali, compresi coloro che avessero assentito a tale simoniaca elezione o acclamazione, anche se avvenuta l'incoronazione, l'adorazione e l'obbedienza, nonché a tutto il clero, al popolo romano, e ai sudditi, come eziandio ai prefetti, castellani ed altri officiali di Castel Sant'Angelo di Roma e di qualunque altra fortezza della Chiesa Romana, qualunque sia l'omaggio, il giuramento o la cauzione prestata, di negare impunemente e quando che sia obbedienza e devozione a tale eletto (restando per altro sempre vincolati dalla fede alla Romana Chiesa e dall'obbedienza al futuro pontefice creato canonicamente) e di fuggirlo, siccome stregone, etnico, pubblicano ed eresiarca.

Possono i cardinali invocare l'aiuto del braccio secolare contro il pontefice eletto simoniacamente , se questi volesse ingerirsi dell'amministrazione della Chiesa, né per questo divengono scismatici.

A confusione del quale sia consentito ai cardinali che vorranno opporsi a tale elezione, invocare contro di quello l'aiuto del braccio secolare nel caso che, sotto pretesto d'essere stato eletto, egli osasse ingerirsi del governo della Chiesa. Né quei porporati, che così recedono dall'obbedienza di lui, siano per tale allontanamento soggetti a pene o censure di sorta, quasi laceratori della veste del Signore.

 

I cardinali che eleggono simoniacamente il papa perdono i benefici e qualunque dignità, compreso il cardinalato.


I cardinali poi, i quali, simoniacamente, come si è detto, eleggeranno tal papa, siano per ciò e senza che occorra altra dichiarazione o sentenza, privati del loro grado, titolo, onorificenze, compreso il seggio cardinalizio; le prelature, siano esse patriarcali, arcivescovili, vescovili od altro, le cariche che per l'innanzi coprivano, i benefici che possedevano come titolo, o per commenda, nonché tutto quello a cui avevano prima diritto, o su cui lo esercitavano, quante volte dal papa eletto nel modo accennato dianzi completamente ed effettivamente separandosi, non si riuniscano e congiungano a quegli altri cardinali che alla simoniaca elezione non assentirono; e questo entro il termine di otto giorni da quello in cui vennero dai colleghi su ciò interpellati, personalmente, dove si possa, ovvero con pubblica notificazione. Ed in tal caso, ove agli altri cardinali essi riuniscansi e si congiungano, venendo reintegrati, riabilitati, restituiti e ricollocati nello stato originario, negli onori, nelle dignità di che erano insigniti, compreso il seggio cardinalizio, nelle chiese e benefici dei quali erano per lo innanzi investiti e che godevano, siano immediatamente assoluti dalla colpa di tal simonia, nonché da qualunque censura e pena ecclesiastica.

 

Pene contro i mezzani dell'elezione simoniaca del papa.

Quanto ai mediatori, mezzani, trafficatori così chierici come secolari, qualunque sia il loro grado, ordine e dignità, anche se patriarcale, arcivescovile, vescovile; siano pure ambasciatori e inviati di re e di principi, partecipando a tal simoniaca elezione vengano tosto esautorati delle loro chiese, benefici, prelature e feudi, e di tutti gli altri beni ed onori, dichiarandoli inabili a possederli ed esserne insigniti, incapaci a disporre od ereditare per testamento; e se i predetti fossero ecclesiastici o sudditi della Romana Chiesa, i loro beni, non altrimenti che se appartenessero a rei di crimine di lesa maestà, passino ipso fatto e siano devoluti al fisco della Sede Apostolica. Dove poi fossero sudditi secolari della Chiesa, i beni e i feudi di cosiffatti delinquenti passino immediatamente al fisco del principe secolare nel cui territorio son collocati; con questo avvertimento però, che se fra tre mesi dal giorno in cui sarà notificato ai loro possessori aver essi perpetrato la simonia, o resisi complici, i principi non ne avessero legalmente fatto eseguire il passaggio al proprio fisco, in tal caso quei beni e feudi si abbiano come devoluti al fisco della Romana Chiesa, e tali restino effettivamente senz'ulteriore dichiarazione o sentenza di sorta.

 

Si annullano tutte le obbligazioni simoniache intervenute nella elezione del romano pontefice.

 

Vogliamo che i contratti, le obbligazioni, i compromessi a tale scopo intervenuti quando che sia, anche prima della elezione, e fra chiunque o per mezzo di chiunque appartenente od estraneo al Sacro Collegio e qualunque possa essere il modo adoperato e per quanto solenne la forma, anche se accompagnata da giuramento, siano esse condizionali od eventuali, o sotto veste di mandati per qualsivoglia titolo, di deposito, mutuo, cambio, ricevuta, donazione, vendita, permuta, o qualsiasi altro contratto, anche se redatto nella forma più solenne della Camera Apostolica, vogliamo che tutti essi contratti, obbligazioni e compromessi siano nulli, irriti e inefficaci all'esecuzione, che nessuno in virtù di quelli possa essere costretto o citato in giudizio né altrove, ma che a tutti sia lecito, senza alcun timore o taccia di spergiuro, di impunemente trasgredirli.

 

I cardinali che non si fecero complici dell'elezione simoniaca del papa possano eleggerne un altro e convocare un Concilio.

 

Oltre a ciò è data facoltà a quei cardinali, che intervenuti alla detta elezione simoniaca, non vollero riconoscere l'eletto siccome papa, di officiare quei membri del Sacro Collegio, i quali sebbene avessero prima consentito all'elezione delittuosa, pure in seguito, ritrattandosi, fecero ritorno ai porporati non simoniaci, per esplorare se intendano procedere con essi ad una nuova elezione. Ed in caso di diniego, possano, facendo senza di essi, andare innanzi nell'elezione del papa, non essendo mestieri di attendere altra sentenza che proclami simoniaca l'elezione precedente, ferma rimanendo per altro in tutto il suo vigore questa nostra costituzione quanto alla libera, ovverosia canonica elezione di un altro pontefice; e possano inoltre intimare un Concilio generale da convocarsi in idoneità località, conforme ad essi sembrerà opportuno.

 

Si deroga alle costituzioni contrarie.

E questo ordiniamo nonostante le costituzioni e disposizioni apostoliche, segnatamente quella della felice memoria di Alessandro III che comincia Licet vitanda discordia, al pari che quella degli altri romani pontefici nostri predecessori, promulgate anche in Concili generali e nonostante qualunque altra cosa in contrario.


Si scomunicano i cardinali che trasgredissero la presente costituzione: vi si aggiunge il decreto De irrito e le altre clausole consuete, e si ordina la pubblicazione della bolla.

 

Inibiamo infine a tutti e singoli i cardinali di Santa Romana Chiesa allora viventi ed all'intero Sacro Collegio di contravvenire, durante la vacanza della Sede Apostolica, a quanto è qui stabilito; ovvero di stabilire, disporre, ordinare, ed in qualunque modo fare o tentar checchessia contro le norme qui decretate, o contro alcuna di esse per qualsivoglia causa o pretesto, pena la scomunica latae sententiae, alla quale soggiacciano ipso fatto e dalla quale non possano essere assoluti (salvo che in punto di morte) se non dal romano pontefice canonicamente eletto. Dichiariamo fin da questo momento irrito e casso tutto ciò che, scientemente ovvero per ignoranza, si tentasse da chiunque, ed anche da noi stessi, contro le prescrizioni qui contenute o contro alcuna di esse.

Perché poi il tenore di questa nostra costituzione, decreto, statuto, disposizione e proibizione sia portato a conoscenza di tutti, ordiniamo che questa lettera nostra venga affissa alle porte della basilica del Principe degli Apostoli, nonché a quelle della Cancelleria e in piazza di Campo di Fiori, senza dover aspettare o ricorrere al altra formalità per la pubblicazione della medesima, sufficiente essendo codesta affissione alla pubblicazione solenne e perpetuo vigore di essa.

Niuno osi pertanto trasgredire, o temerariamente combattere questa pagina di nostre costituzioni, disposizioni, statuti, decreti, definizioni, applicazioni, approvazioni ed inibizioni. Che se alcuno osasse ciò fare, sappia ch'egli incorrerà lo sdegno dell'Onnipotente Iddio e quello dei beati apostoli di lui Pietro e Paolo. Dato in Roma presso San Pietro, a 19 di gennaio dell'anno dell'incarnazione del Signore 1505, secondo del nostro pontificato.