NORME VIGENTI:

 

Universi Dominici Gregis - 1996

Normas nonnullas - 2013

 

 

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LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE

 

DE ALIQUIBUS MUTATIONIBUS IN NORMIS
DE ELECTIONE ROMANI PONTIFICIS

 

BENEDICTUS XVI

Con la costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, promulgata il 22 febbraio del 19961, il nostro venerabile predecessore Giovanni Paolo II introdusse alcuni cambiamenti nelle norme canoniche dedicate all'elezione del romano pontefice stabilite da Paolo VI di felice memoria2.

 

Al n. 75 della menzionata costituzione è stabilito che, terminate senza esito tutte le votazioni, compiute secondo le norme stabilite, in cui sono richiesti per la valida elezione del romano pontefice i due terzi dei voti di tutti i presenti, il cardinale camerlengo consulti i cardinali elettori sul modo di procedere, e si proceda secondo quanto la maggioranza assoluta di loro abbia stabilito, fermo restando il principio che si abbia una valida elezione o con la maggioranza assoluta dei suffragi o con il votare soltanto sui due nomi, i quali nella votazione immediatamente precedente hanno ottenuto la maggior parte dei voti, esigendo anche in questa seconda ipotesi la sola maggioranza assoluta.

 

Dopo la promulgazione della citata costituzione, peraltro, giunsero a Giovanni Paolo II non poche richieste, insigni per autorità, per sollecitare che fosse ristabilita la norma sancita dalla tradizione, secondo la quale il romano pontefice non è considerato validamente eletto se non ha ottenuto i due terzi dei voti dei cardinali elettori presenti.

 

Noi, pertanto, ponderata attentamente la questione, stabiliamo e decretiamo che, abrogate le norme prescritte al n. 75 della costituzione apostolica Universi dominici Gregis di Giovanni Paolo II, esse siano sostituite dalle norme seguenti:

 

Se le votazioni di cui ai nn. 72-74 della menzionata costituzione non avranno esito, si dedichi una giornata alla preghiera, alla riflessione e al dialogo; nelle votazioni successive, rispettata la procedura stabilita al n. 74 della medesima costituzione, godranno dell'elettorato passivo solo i due nomi che nella votazione immediatamente precedente avranno ottenuto il maggior numero di suffragi, e non si deroghi dal principio secondo cui anche in queste votazioni per la validità dell'elezione è richiesta la maggioranza qualificata dei voti dei cardinali presenti. Peraltro, in queste votazioni, i due nomi che godono dell'elettorato passivo perdono quello attivo.

 

Questo documento entrerà in vigore non appena pubblicato sul L'Osservatore Romano. Decretiamo e stabiliamo questo, nonostante qualsiasi disposizione contraria.

 

Dato a Roma, presso San Pietro, l'11 giugno 2007, anno terzo del nostro pontificato.

 

BENEDETTO Pp. XVI

 

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1 IOANNES PAULUS II, Constitutio apostolica Universi Dominici Gregis, 22 februarii 1996, in AAS 88 (1996), 305-343.

 

2 PAULUS VI, Constitutio apostolica Romano Pontifici eligendo, 1 octobris 1975, in AAS 67 (1975), 605-645.